Decreto-Legge 17 febbraio 2022 n. 9
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Decreto-Legge 17 febbraio 2022 n. 9
Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).
(GU n.40 del 17.02.2022)
Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2022
Art. 1. Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA
1. Al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa), che include la ricognizione della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalita', dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo esclusivamente connessi ai fini del contenimento della peste suina africana.
2. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle disposizioni:
a) del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione delle peste suina, presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
b) del «Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici» del 21 aprile 2021.
3. Ai fini della gestione, i Piani regionali sono adottati in conformita' al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla «Gestione del cinghiale e peste suina africana Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione» redatto dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica.
4. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina da rendere entro venti giorni dalla richiesta della regione o della provincia autonoma competente per territorio. Tenuto conto dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i rischi sanitari e il relativo impatto economico che l'epidemia puo' arrecare all'intero settore suinicolo italiano, i Piani regionali di cui al comma 1, fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione in materia di valutazione ambientale, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano i piani avvalendosi delle guardie provinciali, dei coadiutori e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. All'interno delle aree protette i prelievi sono attuati dal personale d'istituto e da coadiuvanti formati e abilitati. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo e' esercitata dal Comando delle Unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nonche' dall'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.
6. Gli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste dal presente decreto e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attivita' di ispezione e controllo igienico sanitario da parte del Servizio veterinario della ASL competente per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attivita' ispettive, nonche' quelli derivanti dalle attivita' di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), ivi inclusi quelli sulla Trichinella spp, confluiscono nel Sistema informativo veterinario (VETINFO) del Ministero della salute.
7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e modalita' di allevamento. Le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza sono realizzate anche in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi.
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Articolato:
Art. 1. Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA
Art. 2. Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA
Art. 3. Sanzioni
Art. 4. Clausola di salvaguardia
Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria
Art. 6. Entrata in vigore
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