Ordinanza Min. della Salute del 04 febbraio 2022
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Ordinanza Ministero della Salute del 04 febbraio 2022
ID 15669 | 06.02.2022 / Ordinanza allegata
Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna, Toscana, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia e Marche
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Art. 1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana continuano ad applicarsi le misure di cui alla c.d. “zona gialla”, come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione.
Art. 2 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia continuano ad applicarsi le misure di cui alla c.d. “zona arancione”, come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all’articolo 9-bis del decretolegge 22 aprile 2021, n. 52, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione.
Art. 3 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella Regione Marche)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Marche si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. “zona arancione”, come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all’articolo 9-bis del decretolegge 22 aprile 2021, n. 52, e, di conseguenza, cessano di avere efficacia le misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 28 gennaio 2022, citata in premessa.
Art. 4 (Disposizioni finali)
1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Fonte: Ministero della Salute
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