Decreto 3 novembre 2021
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Decreto 3 novembre 2021 - Modalità operative certificati on-line ANPR
Ministero dell'Interno
Modalita' di erogazione da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on-line e per la presentazione on-line delle dichiarazioni anagrafiche.
(GU Serie Generale n.280 del 24.11.2021)
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Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto definisce le modalità di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica attraverso l’ANPR, in forza di quanto previsto dall’art. 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223.
2. Il presente decreto definisce, altresì, le modalità telematiche per la presentazione, attraverso l’ANPR, delle dichiarazioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere a) , b) e c) , del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223, relative al trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero, alla costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza, al cambiamento di abitazione.
Art. 2. Modalità di richiesta dei certificati
1. Le richieste e il rilascio dei certificati anagrafici degli iscritti nell’ANPR, di cui all’art. 1, comma 1, riguardanti il richiedente e i componenti della propria famiglia anagrafica iscritti nell’ANPR, sono assicurati ai sensi dall’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 233, in modalità telematica attraverso il sito web di ANPR, previa autenticazione, mediante le modalità di cui agli articoli 64 e 64 -bis del CAD secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il servizio consente all’iscritto in ANPR di richiedere il rilascio di un certificato per sé stesso o uno dei componenti della propria famiglia anagrafica.
3. Nel caso in cui sia richiesto il pagamento dell’imposta di bollo, ai fini dell’emissione del certificato, l’avente diritto è tenuto ad effettuare il pagamento attraverso la piattaforma di cui all’art. 5, comma 2, del CAD, contestualmente alla richiesta del certificato medesimo, secondo quanto definito nel disciplinare tecnico allegato 1.
4. La lista dei certificati che possono essere richiesti attraverso ANPR è disponibile nel sito web di ANPR.
Art. 3. Modalità di rilascio dei certificati agli aventi diritto
1. A seguito della richiesta di emissione del certificato, il sistema ANPR lo produce secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico allegato 1.
2. Il certificato rilasciato, a seconda della modalità di richiesta di cui all’art. 2, comma 1, è reso disponibile all’avente diritto nel sito web di ANPR e trasmesso, a scelta del cittadino, al domicilio digitale del cittadino, laddove disponibile, oppure messo a disposizione attraverso il punto di accesso telematico di cui all’art. 64 -bis del CAD.
3. Anche successivamente al rilascio di cui all’art. 2, l’avente diritto può, per il periodo di validità del certificato, prendere visione ed eventualmente stampare i certificati richiesti accedendo al sito web di ANPR, mediante le modalità di cui agli articoli 64 e 64 -bis del CAD, secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico allegato 1.
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