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Decreto-Legge 11 novembre 2021 n. 157

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DL 11 novembre 2021 n  157

DL 11 novembre 2021 n. 157 / DL Contrasto alle frodi sul superbonus al 110%

Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.

(GU n.269 del 11.11.2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/2021

Vedi Nuovo modello per la comunicazione delle opzioni (cessione e sconto in fattura) aggiornato D.L. 157/2021 "Antifrodi"

Mancata conversione del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche».
(GU n.7 del 11.01.2022)

Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 269 dell'11 novembre 2021, e' stato abrogato dall'art. 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.».
Si comunica altresi' che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.

...

Articolato:

Art. 1. Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi
Art. 2. Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi
Art. 3. Controlli dell’Agenzia delle entrate
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria
Art. 5. Entrata in vigore

Il decreto mira a evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi ed estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il cosiddetto “superbonus al 110%” venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta. L’obbligo per il visto di conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “superbonus al 110%”.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
Viene disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “decreto rilancio”).

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