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Decreto 4 agosto 2021

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Decreto 4 agosto 2021   Revisione della lista farmaci sostanze doping

Decreto 4 agosto 2021

Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping. 

(GU n.264 del 05.11.2021 - SO n. 38)

Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2021

Decreto sostituito dal Decreto Ministero della Salute 28 giugno 2022 Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping. (GU n.250 del 25-10-2022 - SO n. 39). Entrata in vigore: 25.10.2022

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Art. 1.

1. È approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all’allegato III, parte integrante del presente decreto, il cui impiego è considerato doping a norma dell’art. 1 della Legge 14 dicembre 2000 n. 376 - ripartite anche nel rispetto delle disposizioni della «Convenzione contro il doping», ratificata dalla legge 29 novembre 1995, n. 522 - in adesione all’emendamento all’allegato 1 della «Convenzione internazionale contro il doping nello sport» adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 26 novembre 2007, n. 230 contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall’Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2021 e riportata nell’allegato I, parte integrante del presente decreto.

2. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all’allegato II, parte integrante del presente decreto.
La lista di cui all’allegato III è costituita dalle seguenti sezioni:
a) Sezione 1: classi vietate;
b) Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
c) Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
d) Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
e) Sezione 5: pratiche e metodi vietati.

Art. 2.

1. Il presente decreto sostituisce il decreto 11 giugno 2019, citato in premessa, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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