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Decreto 27 settembre 2021 - Erogazione del bonus idrico

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Decreto 27 settembre 2021

Ministero della Transizione ecologica

Erogazione del bonus idrico.

(GU n.254 del 23.10.2021)

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Art. 1. Oggetto, finalità e dotazione finanziaria

1. Il presente decreto, ai fini dell’erogazione del bonus idrico, di cui ai commi da 61 al 65 dell’art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, individua i soggetti beneficiari e definisce i criteri per l’ammissione a detto beneficio.
2. Il bonus idrico, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, è riconosciuto, nel limite massimo di euro 1.000,00 per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento idrico di cui all’art. 3, comma 2, del presente decreto.
3. Il bonus idrico è finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 3076 «Fondo per il risparmio di risorse idriche» con una dotazione pari ad euro 20 milioni per l’anno 2021 dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, comprensivo degli oneri per le attività di cui all’art. 5 del presente decreto.

Art. 2. Beneficiari del bonus idrico

1. Possono beneficiare del bonus idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
2. In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, da allegare alla domanda da inserire sulla piattaforma. La domanda può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento.

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