Slide background

Strage di Viareggio: CP Sez. IV del 06.09.2021 n. 32899

ID 14481 | | Visite: 3001 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/14481

Strage di Viareggio CP Sez  IV del 06 09 2021 n  32899

Strage di Viareggio: Cassazione penale Sez. IV del 06.09.2021 n. 32899

"Risulta incensurabile l'affermazione della Corte di appello per la quale il controllo sulla correttezza della manutenzione avrebbe evitato il sinistro perché sarebbe emersa l'assenza della documentazione inerente la storia manutentiva del carro e dei suoi componenti e quindi esso sarebbe stato escluso dalla circolazione".

Lo scrivono i giudici della Corte della Corte di Cassazione nelle 584 pagine di motivazione della sentenza del processo sulla strage di Viareggio costata la vita a 32 persone nel giugno 2009.

"La Corte di appello ha posto in evidenza che sin da prima del verificarsi del sinistro di Viareggio tutti gli operatori del settore ferroviario erano a conoscenza del fatto che una manutenzione non eseguita a regola d'arte era stata all'origine di alcuni incidenti ferroviari, provocati dalla rottura per fatica di sale sulle quali si erano insediati - e non erano stati eliminati - corrosioni e/o danneggiamenti".

La quarta sezione penale della Suprema Corte, l'8 gennaio scorso, aveva fatto cadere nei confronti degli imputati l'aggravante relativa alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e, per questo, il reato di omicidio colposo contestato agli imputati e' stato dichiarato prescritto. Era stato disposto il processo d'appello bis soltanto per il capo di imputazione relativo al disastro colposo.

Per Mauro Moretti, ex ad di Fs e Rfi, condannato in appello a 7 anni, e Michele Mario Elia, ex ad di Rfi condannato in secondo grado a 6 anni, la Cassazione ha disposto un nuovo processo nel quale andranno rivalutati alcuni profili di colpa. "Il ruolo dell'impresa ferroviaria e' tutt'altro che passivo - scrivono i giudici di piazza Cavour - le sono attribuiti diritti di controllo dello stato del carro.

La Corte di appello ha del tutto ragionevolmente escluso che tali controlli potessero in concreto spingersi al punto di smontare componenti del carro e quindi anche le sale montate, ma altrettanto ragionevolmente ed anzi in coerenza con le previsioni anche qui evocate, ha ritenuto che il controllo potesse essere documentale. In presenza della condizione di allarme determinato dalle conoscenze in ordine ai rischi di rottura degli assili per i vizi della manutenzione tale potere si accompagnava al dovere cautelare".

Incidenti precedenti erano noti

"La Corte di appello ha posto in evidenza che sin da prima del verificarsi del sinistro di Viareggio tutti gli operatori del settore ferroviario erano a conoscenza del fatto che una manutenzione non eseguita a regola d'arte era stata all'origine di alcuni incidenti ferroviari, provocati dalla rottura per fatica di sale sulle quali si erano insediati - e non erano stati eliminati - corrosioni e/o danneggiamenti", scrivono i giudici.

Moretti, pure da ex amministratore delegato aveva potere controllo

L'ex ad Mauro Moretti, "pur dopo la cessazione della carica in Rfi spa, aveva avuto 'forti poteri di controllo e di indirizzo sulle societa' collegate, tra cui la stessa Rfi' e quindi aveva mantenuto un potere di influenza, senza pero' che il mancato esercizio di esso sia stato posto a base del giudizio di responsabilita' di Moretti quale ad di Rfi spa", proseguono i giudici, spiegando che "una volta ritenuto che Moretti abbia instaurato o anche solo mantenuto quella prassi interpretativa che ha raccolto le censure dei giudici di merito non e' manifestamente illogico ne' in contrasto con la disciplina legale ritenere che tale condotta abbia spiegato effetto su un evento determinatosi in un tempo in cui l'incarico era cessato".

"Prescrizione perché la norma è successiva"

La riduzione della velocità a 60km/h al passaggio del treno cisterna in stazione non era una regola prevedibile quando si verificò la strage di Viareggio ed è stata introdotta successivamente come norma. Così in sintesi la Cassazione nella motivazione della sentenza sul disastro che, tra l'altro, ha dichiarato prescritto il reato di omicidio colposo per il venir meno dell'aggravante delle violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. La violazione della regola cautelare della riduzione della velocità a 60 km/h "è stata individuata ex post, con una erronea identificazione della condotta che avrebbe evitato l'evento".

"La circostanza - scrivono i giudici - che successivamente all'incidente, per treni trainanti carri cisterna, sia stata disposta la riduzione delle velocità di attraversamento delle stazioni a 60km/h non dimostra la preesistenza di un'analoga regola, non essendo stato accertato che ciò rispondesse a un orientamento preesistente e anzi apparendo evidente la natura meramente precauzionale della misura". "

La condotta che avrebbe potuto evitare l'evento" e che fu accertata dopo l'incidente, spiegano ancora i giudici, è stata confusa dalla corte di appello di Firenze "con quella che il sapere disponibile avrebbe dovuto suggerire agli operatori del settore prima del verificarsi del sinistro". 

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (CP Sez. IV del 06.09.2021 n. 32899.pdf)CP Sez. IV del 06.09.2021 n. 32899
 
IT6604 kB537

Tags: News

Articoli correlati