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Sentenza CURIA Cause riunite da C-622-16 P a C-624-16 del 6 novembre 2018

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Sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16P- C-624/16P

Dispositivo allegato

Lo Stato italiano deve recuperare l’Ici non pagata dalla Chiesa: è quanto hanno stabilito i giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale Ue del 2016 che avevano sancito «l’impossibilità di recupero dell’aiuto a causa di difficoltà organizzative» nei confronti degli enti non commerciali, come scuole, cliniche e alberghi. I giudici hanno ritenuto che tali circostanze costituiscano mere «difficoltà interne» all’Italia. Respinto invece ricorso sull’Imu.

Il ricorso accolto dalla Corte di giustizia è stato promosso dalla scuola elementare Montessori di Roma contro la sentenza del Tribunale Ue del 15 settembre 2016 che in primo grado aveva ritenuto legittima la decisione di non recupero della Commissione europea nei confronti di tutti gli enti non commerciali, sia religiosi sia no profit, di una cifra che, secondo stime dell’Anci, si aggira intorno ai 4-5 miliardi. La Commissione aveva infatti riconosciuto all’Italia l’«assoluta impossibilità» di recuperare le tasse non versate nel periodo 2006-2011 dato che sarebbe stato «oggettivamente» impossibile sulla base dei dati catastali e delle banche fiscali, calcolare retroattivamente il tipo d’attività (economica o non economica) svolta negli immobili di proprietà degli enti non commerciali, e calcolare l’importo da recuperare.
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La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza della Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16P- C-624/16P ha accolto in parte l'impugnazione che la scuola Montessori S.r.l. aveva proposto avverso la sentenza del Tribunale UE, 15 settembre 2016, causa T- 220/13.

A sua volta tale sentenza, aveva respinto l'impugnazione proposta dalla Montessori S.r.l. avverso la decisione della Commissione (n. 2013/284/UE) di non imporre alla Repubblica Italiana il recupero di somme pari all'ICI non riscossa dai Comuni nei confronti delle scuole paritarie in virtù dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 91-bis del d.l. n. 1/2012, e anche in relazione alla previsione di cui all'art. 149, u.c. del TUIR che esclude la perdita del carattere di non commercialità da parte degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e le a.s.d.. La Commissione, infatti, per un verso, aveva ritenuto la sola disciplina ICI ante 2012 contrastante con il divieto di aiuti di Stato di cui all'art. 107 TFUE (poiché non escludeva che dell’esenzione ICI potessero godere anche soggetti che svolgevano attività benefica con modalità commerciali), ma, per altro verso, aveva accolto l'eccezione sollevata dalla Repubblica Italiana per cui il recupero di tali aiuti sarebbe stato oggettivamente impossibile a causa del fatto che né le banche dati catastali né le banche dati fiscali consentivano di identificare il tipo di attività (economica o non) svolta negli immobili di proprietà degli enti non commerciali e, quindi, di verificare retroattivamente se sussistesse o meno nei singoli casi una situazione di godimento dell'esenzione per immobili utilizzati commercialmente e, correlativamente, di una forma di "aiuto" di Stato ad attività imprenditoriali.
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