Ordinanza Ministero della Salute 30 marzo 2021
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Ordinanza Ministero della Salute 30 marzo 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU n.77 del 30.03.2021)
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Art. 1. Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 49, 50, 51 e 57, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio 2 marzo 2021, a tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C dell’Allegato 20, è fatto altresì obbligo di:
a) sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui all’art. 51, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque giorni di quarantena presso l’abitazione o la dimora nei termini di cui ai commi da 1 a 5, del medesimo art. 51 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
b) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di quarantena.
2. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi di cui all’art. 51, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
Art. 2. Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al 6 aprile 2021.
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