Ordinanza 9 febbraio 2021
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Ordinanza 9 febbraio 2021
Disposizioni per l'attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS - CoV-2. (Ordinanza n. 2/2021).
(GU n.38 del 15.02.2021)
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Art. 1. Supporto all’attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS- CoV-2
Nelle more dell’attivazione dell’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), l’anagrafe nazionale degli assistiti del Sistema tessera sanitaria, allo scopo di dare attuazione all’art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 e nel rispetto dei criteri indicati dal piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della salute del 2 gennaio 2021 e successive integrazioni:
a) acquisisce dalle amministrazioni e dagli enti interessati, statali e regionali, i dati necessari per predisporre gli elenchi degli appartenenti alle categorie degli assistiti eleggibili per le vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
b) si interconnette con i sistemi informativi vaccinali delle regioni e delle province autonome, al fine di rendere disponibili gli elenchi di cui alla lettera a) di rispettiva competenza, nonché le funzioni di verifica degli assistiti di regioni e province diverse per i quali occorre procedere alla prenotazione e alla somministrazione dei vaccini, per le finalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2021;
c) rende disponibili all’Anagrafe nazionale vaccini gli elenchi di cui alla lettera a) , per il monitoraggio dell’adesione alla campagna vaccinale;
d) rende disponibile i dati aggregati per la piattaforma nazionale di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2021.
Art. 2. Supporto del Sistema TS alle regioni, alle province autonome e alla piattaforma nazionale di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 2 del 2021
Per le finalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legge n. 2 del 2021, il Sistema tessera sanitaria assicura l’interconnessione telematica:
a) con le regioni e le province autonome, per rendere disponibili a ciascuna di esse gli elenchi di cui all’art. 1, comma 1, lettera a);
b) con la piattaforma nazionale di cui all’art. 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 2 del 2021, nelle regioni e nelle province autonome in regime di sussidiarietà, per garantire la verifica degli assistiti e la registrazione nei rispettivi sistemi informativi vaccinali delle stesse delle operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione delle vaccinazioni, nonché per assicurare il collegamento degli operatori sanitari alla piattaforma nazionale, mediante l’utilizzo delle credenziali di accesso al medesimo Sistema tessera sanitaria.
Art. 3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Per le finalità di cui alla presente ordinanza e per l’espletamento dei compiti affidatigli ai fini dell’attuazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato ai sensi dell’art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al Ministero dell’economia e delle finanze si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 -bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27.
Art. 4. Modalità tecniche
Le modalità tecniche attuative delle funzionalità di cui alla presente ordinanza e le relative specifiche tecniche sono pubblicate, entro tre giorni dalla adozione della medesima ordinanza, sul sito internet www.sistemats.it a cura del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero della salute. Nelle more della predetta pubblicazione, la presente ordinanza è comunque esecutiva ed esecutoria a tutti gli effetti di legge.
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