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Regione Umbria | Ordinanza 6 febbraio 2021 n. 14

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Regione Umbria | Ordinanza 6 febbraio 2021 n. 14

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID nei comuni della Provincia di Perugia ed in determinati comuni della Provincia di Terni

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Art. 1

1. A decorrere dal 8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 nel territorio di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell’allegato n. 1, si applicano le disposizioni relative all’articolo 3 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021 e dei sui allegati - cd. zona rossa - integrate dalle previsioni di cui all’articolo 2 della presente ordinanza.

Art. 2

1. A decorrere dal 8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell’allegato n. 1, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1 sono sospesi tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia - fino a 36 mesi di età - pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo di cui al comma precedente i servizi educativi della scuole dell’infanzia, statali e paritarie, di cui all’articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Art. 3

1. Per il periodo di cui all’articolo 1 nel territorio di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell’allegato n. 1, non si applicano le disposizioni dell’Ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 22 gennaio 2021, n. 7 di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, ed agli articoli 4 e 5.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1 nel territorio di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell’allegato n. 1, non sono consentite le attività venatorie relative alla caccia di selezione di cui al regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23, nonché le attività complementari all’attività venatoria relativamente al ripopolamento della fauna selvatica.

Art. 4

1. A decorre dal 8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 sono sospese in tutto il territorio regionale tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.
2. È sospeso per il medesimo periodo di cui al comma 1 in tutto il territorio regionale lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti, per gli atleti che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche ed amatoriali degli sport di squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e partecipanti a gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.
3. E’ sospeso, per il medesimo periodo di cui al comma 1, nel territorio di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell’allegato n. 1, lo svolgimento delle sessioni di allenamento e preparazione atletica anche in forma individuale, sia al chiuso che in spazi aperti, degli atleti non professionisti degli sport di squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 partecipanti alle competizioni di cui all’art. 1 comma 10 lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, limitatamente a quelli le cui attività di gare e competizioni siano temporaneamente sospese in base ai provvedimenti e disposizioni delle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

Art. 5

1. Per il periodo di cui all’articolo 1 nel territorio di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell’allegato n. 1, è disposto:
• il divieto di consumazione di alimenti e bevande all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata; 
• il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie per l’intera giornata;
• di attenersi, per l’acquisto di prodotti alimentari, al massimo ad una spesa al giorno e ad una persona per nucleo familiare;
• il divieto di svolgimento delle attività sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree verdi, nonché il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi.

Art. 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa in conformità dell’art. 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 35/2020.

Art. 7

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell’Umbria, al Comando regionale dei Carabinieri forestali e al Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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