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Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 182

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Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 182

Modifiche urgenti all’articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

(GU n. 323 del 31.12.2020)

Entrata in vigore: 01.01.2021

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Art. 1. Modifiche all’articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante legge di bilancio 2021

1. Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:
«8. All’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo la parola “spetta” sono inserite le seguenti: “, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:
a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.”;
3) al comma 3, le parole “di cui al comma 1”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 2”.

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