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Regolamento (UE) 2019/452

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Regolamento (UE) 2019/452

Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione

GU LI 79/1 del 21.03.2019

Applicazione: 11.10.2020

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Il regolamento fornisce un quadro europeo per il controllo degli investimenti diretti dai paesi terzi per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Istituisce:

- una possibilità per i paesi dell’UE di disporre di meccanismi trasparenti, prevedibili e non discriminatori per esaminare, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, gli investimenti esteri diretti (IDE)*;
- procedure di cooperazione tra i paesi dell’UE e la Commissione europea sugli IDE che possono incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico;
- la possibilità che la Commissione emetta pareri su tali investimenti.

La legislazione non armonizza i sistemi nazionali di controllo*. Nulla vieta a un paese dell’UE di decidere se disporre o meno di un meccanismo di controllo nazionale o se controllare o meno un particolare investimento estero diretto.

I paesi dell’UE:

possono mantenere, modificare o adottare meccanismi di controllo* degli IDE;
se decidono di disporre di meccanismi di controllo degli IDE, i paesi dell’UE devono
garantire che tali meccanismi siano trasparenti, non operino discriminazioni tra paesi terzi, proteggano le informazioni riservate e le informazioni commerciali sensibili e operino entro i termini
consentire agli investitori e alle società esteri di presentare ricorso contro le decisioni di controllo
adottare misure volte a individuare e prevenire l’elusione dei meccanismi di controllo e delle decisioni di controllo
notificare alla Commissione i propri meccanismi di controllo esistenti al più tardi entro il 10 maggio 2019 e i nuovi meccanismi di controllo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore;
presentare alla Commissione entro il 31 marzo una relazione annuale contenente i dettagli sugli IDE nel loro territorio nel corso dell’anno civile precedente;
come la Commissione, istituire punti di contatto per l’attuazione del regolamento.

Nel determinare un investimento estero in termini di sicurezza o di ordine pubblico, i paesi dell’UE e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l’altro, su:

infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l’energia, i trasporti, le infrastrutture di difesa, elettorali, finanziarie o altre;
tecnologie critiche e prodotti a duplice uso tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica, lo stoccaggio dell’energia e le biotecnologie;
approvvigionamenti critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;
accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali;
libertà e pluralismo dei media; e
se l’investitore estero:
è direttamente o indirettamente controllato dall’amministrazione pubblica di un paese terzo, compresi gli organismi statali o le forze armate
è già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull’ordine pubblico in un paese dell’UE
pone il grave rischio che questi intraprenda attività illegali o criminali.

Quando un paese dell’UE controlla un IDE, il meccanismo di cooperazione prevede che:

il paese dell’UE che esegue il controllo ne dia comunicazione alla Commissione e agli altri paesi dell’UE il prima possibile;
gli altri paesi dell’UE possano formulare osservazioni se ritengono che un IDE possa incidere sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico;
la Commissione possa emettere un parere se ritiene che un IDE possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico in più di un paese dell’UE;
la Commissione informi gli altri paesi dell’UE in merito alla formulazione di osservazioni o all’avvenuta emissione di un parere.
Se un IDE non è sottoposto a controllo dal paese dell’UE ospitante, un altro paese dell’UE può presentare osservazioni se ritiene che possa avere un impatto sulla propria sicurezza o ordine pubblico. La Commissione può emettere un parere se ritiene che potrebbe essere interessato più di un paese dell’UE.

La Commissione può emettere un parere in un paese dell’UE in cui gli IDE sono previsti o in atto, se ritiene che i progetti e i programmi di interesse dell’UE potrebbero essere interessati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. L’elenco attuale, che la Commissione può modificare mediante un atto delegato, identifica i seguenti progetti o programmi di interesse dell’UE:

Programma GNSS (Galileo ed EGNOS);
Copernicus;
Orizzonte 2020;
Rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
Reti energetiche transeuropee (TEN-E);
Reti transeuropee per le telecomunicazioni;
Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa;
Cooperazione strutturata permanente (PESCO).

I paesi dell’UE devono fornire i seguenti dettagli senza indebito ritardo quando notificano il controllo degli IDE o ricevono una richiesta di informazioni dalla Commissione o da un altro paese dell’UE:

l’assetto proprietario dell’investitore estero;
il valore approssimativo dell’IDE;
i prodotti, i servizi e le attività commerciali dell’investitore estero e dell’impresa in cui l’investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato;
i paesi dell’UE in cui l’impresa ricevente esercita attività commerciali;
la fonte dell’investimento;
la data in cui l’IDE è in programma o è stato realizzato.

La Commissione:

mantiene un elenco aggiornato dei meccanismi nazionali di controllo;
può accedere alla consulenza di un gruppo di esperti specializzato nel controllo degli IDE;
fornisce una relazione annuale al Parlamento europeo e ai governi dell’UE;
riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la sua valutazione globale dell’efficacia della legislazione entro il 12 ottobre 2023 e successivamente ogni cinque anni;
ha il potere di adottare atti delegati.

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