Circolare Min Interno n. 15350/117/2/1 del 22 Dicembre 2020
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Circolare Min Interno n. 15350/117/2/1 del 22 Dicembre 2020
Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
L’andamento ancora sostenuto della curva epidemiologica dei casi di COVID-19 e l’imminenza delle festività natalizie, tradizionalmente caratterizzate dall’aumento delle occasioni di convivialità e dell’affluenza di pubblico negli esercizi commerciali, potenziali fattori di diffusione del contagio, hanno determinato il Governo ad adottare un nuovo decreto-legge (n.172, del 18 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U., S.G. n. 313 del 18 dicembre 2020) che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi all’attuale emergenza.
Ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, in materia di spostamenti sul territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, il decreto-legge in esame, all’art. 1, comma 1, detta nuove prescrizioni che vengono a determinare, nell’arco temporale che va dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, il seguente quadro prescrittivo:
a) nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (vale a dire nei gg. 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, nonché 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021) si applicano sull’intero territorio nazionale le misure previste dall’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per la cosiddetta “area rossa”, cioè i territori caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (scenario di tipo 4). Ne consegue che gli spostamenti, salvo quanto si dirà nel successivo punto c), sono consentiti ricorrendo le consuete cause eccettuative (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute), tutte attestabili tramite autodichiarazione;
b) nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, si applicano sull’intero territorio nazionale le misure previste dall’art. 2 del citato d.P.C.M. per l’“area arancione”, cioè i territori caratterizzati da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (scenario di tipo 3). Rispetto al divieto di mobilità intercomunale che vige nella cosiddetta area arancione, la disposizione consente, in via derogatoria, negli stessi suindicati giorni, gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini. Si osserva che la dimensione demografica è riferita al solo comune a quo, e non anche a quello ad quem, per il quale non ha dunque rilievo il dato demografico, mentre invece rileva, in senso ostativo allo spostamento, la circostanza che i comuni di destinazione abbiano la qualifica di capoluogo di provincia;
c) inoltre, con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05.00 e le ore 22.00 e nei limiti di due persone. Non vengono ricompresi, in tale limite numerico, i minori di 14 anni sui quali le persone interessate allo spostamento esercitino la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti con esse conviventi.
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