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Decreto 22 settembre 2020 n. 168

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Decreto 22 settembre 2020 n  168

Decreto 22 settembre 2020 n. 168

Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare.

(GU n.310 del 15.12.2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2020

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Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina delle misure compensative per l’esercizio della professione di tecnologo alimentare ai sensi degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 2. Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4, e 23, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 ha luogo almeno due volte l’anno con un intervallo di almeno sei mesi, presso il Consiglio dell’ordine nazionale dei tecnologi alimentari, fermo quanto previsto dagli articoli 22, comma 8 -ter , e 23, comma 2 -bis , del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L’esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola in una prova scritta o pratica e in una prova orale, ovvero in una sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento adottato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
2. Nella prima riunione di ciascun anno la commissione di cui all’articolo 3 stabilisce i giorni in cui hanno inizio le sessioni di esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.
3. L’esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1 che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell’allegato A al presente decreto, che ne forma parte integrante, secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
4. La prova scritta, che ha luogo in una o più giornate consecutive e della durata massima ciascuna di sette ore, consiste nello svolgimento di due elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1.
5. L’eventuale prova pratica, della durata massima di sei ore, consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attività professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1.
6. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1, sull’ordinamento e la deontologia professionale e può vertere sugli elaborati scritti del candidato.
7. Il Consiglio dell’ordine nazionale dei tecnologi alimentari predispone un programma relativo alle materie d’esame indicate nell’allegato A che è trasmesso ai candidati, mediante posta elettronica certificata, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della prova.

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Art. 3. Commissione d’esame
Art. 4. Vigilanza sugli esami
Art. 5. Svolgimento dell’esame
Art. 6. Valutazione della prova attitudinale
Art. 7. Oggetto e svolgimento del tirocinio di adattamento
Art. 8. Elenco dei professionisti
Art. 9. Obblighi del tirocinante
Art. 10. Registro dei tirocinanti
Art. 11. Iscrizione
Art. 12. Delibera di iscrizione
Art. 13. Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio
Art. 14. Sospensione e interruzione del tirocinio
Art. 15. Cancellazione dal registro dei tirocinanti
Art. 16. Sospensione dal registro dei tirocinanti
Art. 17. Clausola di invarianza finanziaria

ALLEGATO A (articolo 2, comma 3 e articolo 7, comma 1)

ELENCO DELLE MATERIE

1. PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
2. OPERAZIONI UNITARIE DELLA TECNOLOGIA ALIMENTARE
3. MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI E DEI PRODOTTI FERMENTATI
4. MACCHINE E IMPIANTI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE
5. CHIMICA DEGLI ALIMENTI
6. ANALISI CHIMICA, FISICA E SENSORIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
7. TECNOLOGIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI
8. TECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI
9. GESTIONE DELLA QUALITÀ
10. IGIENE DEI PRODOTTI E DEI PROCESSI ALIMENTARI
11. TECNOLOGIA DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA
12. NUTRIZIONE UMANA

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ALLEGATO B (articolo 5, comma 1) SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME
ALLEGATO C (articolo 11, comma 1) SCHEMA DI ISTANZA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI TIROCINANTI

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