FAQ Ministero della Salute COVID-19 | DPCM 03 Dicembre 2020
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FAQ Ministero della Salute COVID-19 | DPCM 03 Dicembre 2020
ID 12246 | 05.12.2020 / Documento pdf in allegato
FAQ Misure di contenimento e viaggi - Le norme per ridurre i contagi e dove trovare le regole per viaggiare all’estero e rientrare in Italia (aggiornate al 04.12.2020)
Cosa è previsto in Italia per contenere la diffusione del virus?
Il Dpcm del 3 dicembre dispone misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19 differenziate in base al livello di rischio. Le misure integrano o confermano quelle del Dpcm del 3 novembre. Le disposizioni del decreto entrano in vigore dal 4 dicembre 2020 e saranno vigenti fino al 15 gennaio 2021.
Festività natalizie
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province Autonome.
Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato anche ogni spostamento tra Comuni. Sono fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
È consentito sempre il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune.
Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5. A Capodanno viene esteso fino alle 7 del mattino del 1 gennaio 2021.
Gli italiani che andranno all’estero per turismo dal 21 dicembre al 6 gennaio al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena. Anche i turisti stranieri che arrivano in Italia nello stesso periodo dovranno sottoporsi alla quarantena.
Fino al 6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio sarà consentito fino alle ore 21. Nelle giornate festive e prefestive saranno chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
La ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive dalle ore 18 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7 del 1° gennaio 2020 è consentita solo con servizio in camera.
Impianti sciistici
Gli impianti sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali. Dal 7 gennaio 2021, gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali, solo dopo l'adozione di linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.
Classificazione delle Regioni in base al livello di rischio
Dal 3 novembre Regioni e province sono classificate in tre aree: nella fascia riservata alle Regioni a rischio di massima gravità, cosiddetta area rossa, sono concentrate le misure più restrittive; nella fascia per le Regioni a rischio alto, cosiddetta area arancione, sono previste misure lievemente meno restrittive, nella terza fascia, quella per tutto il territorio nazionale, cosiddetta area gialla, rientrano le restanti Regioni. L'inserimento delle Regioni nelle tre aree avviene con Ordinanza del ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate.
Quali misure di contenimento sono in vigore nelle Regioni che rientrano nell'area di rischio cosiddetta gialla?
Nelle Regioni in area gialla sono in vigore, a partire dal 4 dicembre, le seguenti misure di contenimento, disposte dal Dpcm del 3 dicembre 2020:
- coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, con la raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità;
- chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno;
- didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75% degli studenti delle scuole superiori deve essere garantita l'attività didattica in presenza. Per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie è invece già prevista la didattica in presenza.
- nelle università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori;
- riduzione dei passeggeri fino al 50% sui mezzi di trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico;
- nei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) prevista l'interruzione della somministrazione in sede dalle 18, mentre resta consentito l'asporto fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;
- restano chiusi piscine, palestre e centri benessere
- gli impianti sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali. Dal 7 gennaio 2021, gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali, solo dopo l'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico,rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;
- chiusi musei e mostre, teatri, cinema e sale da concerto;
- sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie);
- chiuse sale da ballo e discoteche.
Quali misure di contenimento sono previste per le Regioni che rientrano nell'area di rischio cosiddetta arancione?
Nelle Regioni in area arancione sono in vigore, a partire dal 4 dicembre, le seguenti misure di contenimento, disposte dal Dpcm del 3 dicembre 2020:
- coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute;
- vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo per comprovati motivi di salute, lavoro, studio e situazioni di necessità;
- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 7 giorni su 7, mentre resta consentito l'asporto fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;
- chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno;
- didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75% degli studenti delle scuole superiori deve essere garantita l'attività didattica in presenza. Per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie è invece già prevista la didattica in presenza.
- nelle università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori;
- riduzione dei passeggeri fino al 50% sui mezzi di trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico;
- restano chiusi piscine, palestre e centri benessere
- gli impianti sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali. Dal 7 gennaio 2021, gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali, solo dopo l'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico,rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;
- chiusi musei e mostre, teatri, cinema e sale da concerto;
- sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie);
- chiuse sale da ballo e discoteche.
Misure di contenimemto specifiche sono state inoltre adottate per il periodo delle festività natalizie, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, per tutto il territorio nazionale (vedi: Dpcm 3 dicembre 2020 e Decreto legge 158 del 2 dicembre 2020)
Quali misure di contenimento sono previste per le Regioni che rientrano nella cosiddetta area rossa?
Nelle Regioni in area rossa sono in vigore, a partire dal 4 dicembre, le seguenti misure di contenimento, disposte dal Dpcm del 3 dicembre 2020:
- vietato ogni spostamento anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, studio, necessità e salute, sono di conseguenza vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro;
- negozi chiusi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità, fra cui edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri, ferramenta, fiorai, negozi per bambini;
- chiusura dei centri commerciali salvo per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità al loro interno, purché sia consentito l'accesso solo a tali attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi;
- chiusi i centri estetici;
- didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media;
- nelle università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza, salvo specifiche eccezioni;
- riduzione dei passeggeri fino al 50% sui mezzi di trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico;
- sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP, così come sono sospese le attività nei centri sportivi;
- consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale;
- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 7 giorni su 7, mentre resta consentito l'asporto fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;
- restano chiusi piscine, palestre e centri benessere
- gli impianti sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali. Dal 7 gennaio 2021, gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali, solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnicoscientifico,rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;
- chiusi musei e mostre, teatri, cinema e sale da concerto;
- sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie);
- chiuse sale da ballo e discoteche.
Misure di contenimemto specifiche sono state inoltre adottate per il periodo delle festività natalizie, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, per tutto il territorio nazionale (vedi: Dpcm 3 dicembre 2020 e Decreto legge 158 del 2 dicembre 2020)
Cosa si raccomanda in generale a tutti i cittadini italiani?
Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C), devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.
È vietato muoversi dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria.
È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
È raccomandata una rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti.
È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
È obbligatorio sull’intero territorio nazionale avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine).
È obbligatorio usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine)
nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private
in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Non sono soggetti all’obbligo delle mascherine:
i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
i bambini di età inferiore ai sei anni;
i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagirvi versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
In quale documento sono definiti scenari e misure di risposta in base all'andamento della pandemia in Italia?
Il Ministero della Salute ha predisposto, in collaborazione con l'Istituto Superiore di sanità, il Coordinamento delle Regioni e Province Autonome e altri, il documento Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale, che delinea fasi, scenari e relativi interventi.
Il documento è diretto alle autorità di sanità pubblica impegnate nella risposta all’epidemia da SARS-CoV-2 nel nostro Paese.
È possibile ricevere la ricetta del proprio medico curante via mail o con messaggio sul cellulare?
Sì. Con l’Ordinanza del 19 Marzo 2020 è consentito ottenere dal proprio medico curante il “Numero di Ricetta Elettronica” senza più la necessità di ritirare fisicamente il promemoria cartaceo. Con la circolare del 14 maggio 2020 è consentito l’uso della ricetta elettronica anche per i medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei medicinali per la terapia del dolore.
Il medico può:
trasmettere il promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o elettronica ordinaria (PEO);
comunicare il Numero di Ricetta Elettronica tramite comunicazione telefonica o SMS o applicazioni che consentano lo scambio di messaggi e immagini.
Il farmacista, una volta acquisito il Numero di Ricetta Elettronica e il codice fiscale riportato sulla Tessera Sanitaria dell’assistito, provvede all’erogazione del farmaco richiesto.
Cosa significa che non è consentito accedere ad una funzione religiosa a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti?
Significa che se si è stati esposti ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso, non è possibile partecipare alle funzioni religiose, intendendo come "contatto" un "contatto stretto", così come definito dalla Circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, ovvero:
una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19, in assenza di DPI idonei
un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto.
Sono un operatore sanitario che lavora in un reparto COVID-19 posso partecipare alle funzioni religiose?
Sì, l’accesso al luogo della celebrazione è consentito a patto che siano sempre stati impiegati idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) durante l’assistenza sanitaria prestata.
Quale dispositivo di monitoraggio è stato introdotto per questo virus a livello nazionale?
Per la gestione della Fase 2 è stato attivato uno specifico sistema di monitoraggio, introdotto con il decreto del ministero della Salute del 30 aprile 2020, sui dati epidemiologici e sulla capacità di risposta dei servizi sanitari regionali. Il monitoraggio è elaborato dalla Cabina di regia costituita da ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Regioni.
In Italia, inoltre, è attiva fin dall’inizio dell’epidemia la sorveglianza specifica per questo virus a livello nazionale.
La situazione è costantemente monitorata dal Ministero, che è in continuo contatto con l’OMS, l’ECDC, la Commissione Europea e pubblica tempestivamente ogni nuovo aggiornamento nel Portale www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.
In considerazione della dichiarazione di “Emergenza internazionale di salute pubblica” da parte della OMS, il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da Coronavirus.
Viaggi e ritorno in Italia
Quali raccomandazioni per i viaggiatori in Italia? Ci sono restrizioni ai viaggi da e per l'Italia?
A partire dal 3 giugno le regole sono diverse a seconda dello Stato di provenienza o destinazione.
Misure di contenimemto specifiche, anche relativamente agli spostamenti, sono state inoltre adottate per il periodo delle festività natalizie (vedi: Dpcm 3 dicembre 2020 e Decreto legge 158 del 2 dicembre 2020)
Qualora il contatto stretto fosse rientrato nella sua nazione di appartenenza cosa fa il ministero della Salute?
Invia una segnalazione mediante Early Warning and Response System of the European Union (EWRS). Il sistema EWRS è una piattaforma web ad accesso riservato che consente ai paesi dell’UE di segnalare tempestivamente eventi con un potenziale impatto sull'UE, condividere informazioni e coordinare la risposta.
Per i paesi extra UE, si invia una segnalazione mediante National Focal Point (NFP).
Analogamente, tramite EWRS e National Focal Point pervengono segnalazioni di contatti al nostro Paese che vengono inoltrati alle Regioni.
Cosa succede se un passeggero risulta COVID-19 positivo? Cosa è il contact tracing?
ll ministero della Salute ha il compito di rintracciare tutti i contatti stretti di un caso COVID-19 presente su un mezzo di trasporto (aereo, treno, traghetto), raccogliere i dati e trasmetterli alle Regioni per attivare la misura della quarantena.
Il contact tracing-(CT) consiste nel fare una ricerca tempestiva e accurata di tutte le persone (contatti stretti) che possono essere state esposte al caso COVID-19 durante il periodo di contagiosità e che potrebbero a loro volta sviluppare l’infezione, diventare contagiose e quindi alimentare la trasmissione. Il CT è uno strumento fondamentale di sanità pubblica per interrompere le catene di trasmissione del contagio di casi Covid-19.
Quali sono le raccomandazioni dell'OMS per i Paesi?
L'OMS incoraggia tutti i Paesi a rafforzare le misure preventive, la sorveglianza attiva, l’individuazione precoce dei casi, il loro isolamento seguendo adeguate procedure gestionali e di contenimento, e il rintraccio accurato dei contatti per prevenire l’ulteriore diffusione.
I Paesi sono invitati a continuare a migliorare la loro preparazione alle emergenze sanitarie in linea con il Regolamento sanitario internazionale (2005) e a condividere le informazioni sui casi e sulle misure implementate.
Dove si stanno verificando i casi di COVID-19?
L’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è una pandemia.
La situazione epidemiologica è in costante evoluzione. Ogni giorno l’OMS pubblica alla pagina Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports l'aggiornamento epidemiologico della malattia.
Fonte: Ministero della Salute
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Ministero della Salute FAQ COVID-19 DPCM 03 Dicembre 2020 Rev. 00 2020.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2020 |
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