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Circolare n. 0375802 del 23 ottobre 2020

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Protocollo per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro penitenziari

Circolare n. 0375802 del 23 ottobre 2020

Protocollo per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro penitenziari in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19

1. I datori di lavoro, a qualsiasi livello di competenza, vorranno attivare tutte le necessarie interlocuzioni con le aziende sanitarie territorialmente competenti per favorire ogni tipo di collaborazione e di intervento in modo permanente e costante, anche sotto forma di accordi e protocolli, richiedendo di fornire istruzioni sanitarie precise e di indicare le misure, anche da un punto di vista organizzativo e precauzionale, più urgenti, incisive e coerenti con il contesto penitenziario e del settore dell’esecuzione penale esterna. Le amministrazioni centrali del DAP e del DGCM avranno cura di acquisire dalle articolazioni regionali i dati relativi ai protocolli sanitari stipulati a livello regionale e locale e di darne successiva comunicazione alle organizzazioni sindacali; 

2. I datori di lavoro dovranno, ove non abbiano già provveduto, aggiornare ed integrare il documento di valutazione dei rischi con il coinvolgimento del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, identificando, durante il periodo di emergenza, misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio da esposizione a SARS‐CoV‐2, nell’ottica della tutela della salute dei lavoratori e dell’utenza, ponendo particolare attenzione alla categoria dei lavoratori cd. fragili e dei dipendenti genitori di figli minori, in conformità alle specifiche previsioni normative in materia.

3. I datori di lavoro dovranno fornire al personale dettagliate informazioni sulla situazione emergenziale ed i suoi sviluppi nonché sulle misure preventive e sanitarie da adottare, mediante la diffusione di circolari ed avvisi nonchè attraverso incontri e riunioni anche con il medico competente; sarà, inoltre, garantita adeguata formazione del personale, anche a distanza;

4. In relazione ai dispositivi di protezione individuale, in sede di integrazione del documento di valutazione dei rischi, i datori di lavoro dovranno garantire la dotazione di appropriati dispositivi di protezione individuale sulla base delle indicazioni del medico competente in relazione alle singole attività che devono essere svolte nel contesto lavorativo penitenziario, e nei settori minorile e dell’esecuzione penale esterna;

5. All’ingresso dei luoghi di lavoro si continuerà a rilevare la temperatura corporea del personale interno e di quello proveniente dall’esterno a qualsiasi titolo, privilegiando l’utilizzo di termoscanner; dovrà essere inibito l’accesso alla struttura nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37,5 gradi; in tale ultima ipotesi saranno attivate le procedure previste dalle vigenti disposizioni coinvolgendo il medico competente;  

6. L’orario di lavoro potrà essere organizzato, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di servizio, in maniera flessibile, in particolare, per le fasce orarie di entrata e uscita, anche individuando criteri di turnazione, in modo da prevenire il rischio di assembramenti e facilitare il distanziamento interpersonale sia all’interno dei luoghi di lavoro, che nei mezzi pubblici di trasporto. Particolare attenzione dovrà essere rivolta, nell’organizzazione dell’orario di lavoro, alle esigenze dei lavoratori genitori di figli minori, anche attraverso il ricorso al cd. “smart working” così come
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segue in allegato

 

Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e delle Risorse

 

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