Decreto 3 novembre 2020
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Decreto 3 novembre 2020
Modalita' attuative delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. "Decreto Ristori").
(GU n. 276 del 05.11.2020)
Art. 2. Trasmissione dei quantitativi di tamponi consegnati
1. Le regioni e le province autonome comunicano al Sistema TS i quantitativi dei tamponi consegnati ai medici.
Art. 3. Referto elettronico del tampone e disponibilità per l’assistito
1. I medici, utilizzando le funzionalità del Sistema TS, anche tramite servizi web, predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, riportando le seguenti informazioni:
a) l’esito del tampone eseguito, positivo o negativo;
b) solo nel caso di esito positivo del tampone eseguito, in via opzionale, i dati di contatto dell’assistito, riguardanti il numero di telefono fisso o mobile;
c) i dati riguardanti l’assistenza sanitaria (ASL di assistenza e medico di base) dell’assistito risultanti dall’Anagrafe degli assisti del Sistema TS;
2. Il referto elettronico di cui al comma 1 è individuato univocamente a livello nazionale dal numero di referto elettronico (NRFE), assegnato dal Sistema TS in fase di compilazione del referto da parte del medico, secondo le medesime modalità di cui al decreto 2 novembre 2011, eventualmente anche tramite sistema regionali (SAR).
3. A fronte dell’esito positivo dell’invio telematico dei dati di cui al comma 1, il Sistema TS:
a) predispone e rende disponibile al medico il promemoria del referto elettronico in formato pdf, secondo il modello pubblicato sul portale del SAC (www.sistemats.it);
b) rende disponibile il referto elettronico al FSE dell’assistito, secondo le modalità descritte all’art. 4 del presente decreto;
c) solo nel caso di referto positivo, rende disponibile il relativo referto elettronico al Dipartimento di prevenzione della ASL, secondo le modalità descritte all’art. 5 del presente decreto.
4. Il medico può rilasciare all’assistito la stampa cartacea del promemoria di cui al comma 3, lettera a) . In ogni caso il referto elettronico è disponibile all’assistito secondo le modalità di cui all’art. 8.
Art. 4. Disponibilità del referto elettronico del tampone dal Sistema TS nel FSE
1. Il referto elettronico di cui al presente decreto viene reso disponibile dal Sistema TS al FSE attraverso l’interconnessione fra il Sistema TS e l’INI, secondo le modalità di cui al decreto 4 agosto 2017.
Art. 5. Disponibilità del referto elettronico del tampone dal Sistema TS ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL
1. L’operatore sanitario Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale accede alla piattaforma nazionale di cui all’art. 9 del presente decreto, utilizzando le credenziali di cui al decreto 3 giugno 2020, tramite la
quale gli sono resi disponibili:
a) i referti elettronici con esito positivo relativi ai tamponi eseguiti dai medici territorialmente competenti;
b) i dati di contatto, di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) , degli assistiti associati ai referti elettronici di cui alla lettera a) del presente comma;
c) i dati sanitari dell’assistito, di cui all’art. 3, comma 1, lettera c) .
2. A fronte della comunicazione dei dati di contatto di cui al comma 1, lettera b) , l’operatore sanitario contatta il paziente per effettuare l’indagine epidemiologica, e, qualora ricorrano i presupposti per la qualifica del caso come confermato Covid-19, provvede anche alla verifica dell’installazione dell’App del sistema di allerta Covid-19, e alla successiva trasmissione dei dati di cui al decreto 3 giugno 2020, tramite il Sistema TS.
Art. 6. Disponibilità dei dati dal Sistema TS al Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica
1. Il Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica accede alla piattaforma nazionale di cui all’art. 9 del presente decreto, tramite la quale gli sono resi disponibili il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma.
2. I dati di cui al comma 1 possono essere resi disponibili dal Sistema TS anche via Pec.
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