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Ordinanza 07 Ottobre 2020

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Ordinanza 07 ottobre 2020

Ordinanza Min Salute 07 Ottobre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU n.249 del 08.10.2020)
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Art. 1 Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, come prorogato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

2. Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

3. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non si applicano nei casi previsti dall’articolo 6, comma 6, lettere da a) a d), e comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020 e dall’articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6, lettera d-bis) del citato decreto.

5. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza sostituiscono quelle di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, come modificate dall’ordinanza 21 settembre 2020.

Art. 2 Proroga delle ordinanze 21 settembre e 25 settembre 2020

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 1, l’efficacia delle ordinanze del Ministro della salute 21 settembre 2020 e 25 settembre 2020 è prorogata sino al 15 ottobre 2020.

Art. 3 Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dall’8 ottobre 2020 e sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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