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Sentenza della Corte Terza Sezione 27 ottobre 2016

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Sentenza della Corte Terza Sezione 27 ottobre 2016

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Competenza della Corte – Nozione di “disposizione del diritto dell’Unione” – Direttiva 89/106/CEE – Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione – Norma approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) in forza di un mandato della Commissione europea – Pubblicazione della norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Norma armonizzata EN 13242:2002 – Norma nazionale che recepisce la norma armonizzata EN 13242:2002 – Contenzioso contrattuale tra privati – Metodo di constatazione della (non-)conformità di un prodotto a una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata – Data della constatazione della (non-)conformità di un prodotto a tale norma – Direttiva 98/34/CE – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche – Ambito di applicazione»

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 267 TFUE, dell’articolo 4 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GU 1989, L 40, pag. 12), come modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU 1993, L 220, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 89/106»), degli articoli 1 e 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU 2006, L 363, pag. 81; in prosieguo: la «direttiva 98/34»), e della norma armonizzata EN 13242:2002, intitolata «Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade» (in prosieguo: la «norma armonizzata EN 13242:2002»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia relativa alla fornitura, ad opera della Irish Asphalt Limited, di aggregati rocciosi alla James Elliott Construction Limited.

Contesto normativo Diritto dell’Unione

La direttiva 89/106
3 I considerando primo, quarto, sesto, undicesimo e dodicesimo della direttiva 89/106 così recitano:
«considerando che spetta agli Stati membri assicurarsi che sul proprio territorio le opere di edilizia e di ingegneria civile siano concepite e realizzate in modo da non compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, pur soddisfacendo altri requisiti essenziali nell’interesse generale;
(...)
considerando che il Libro bianco per il completamento del mercato interno, approvato dal Consiglio europeo del giugno 1985, precisa al punto 71 che nell’ambito della politica generale si porrà particolarmente l’accento su alcuni settori ed in particolare su quello della costruzione; che l’eliminazione degli ostacoli tecnici nel settore della costruzione, nella misura in cui questi non possono essere eliminati con il reciproco riconoscimento dell’equivalenza tra tutti gli Stati membri, deve conformarsi ai nuovi orientamenti previsti dalla risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 [GU 1985, C 136, pag. 1], la quale comporta la definizione di requisiti essenziali relativi alla sicurezza e ad altri aspetti importanti ai fini del benessere generale, senza ridurre i giustificati livelli di protezione in vigore negli Stati membri;
(...)
considerando che, come base per le norme armonizzate o altri requisiti tecnici a livello europeo e per la stesura o la concessione del benestare tecnico europeo, saranno istituiti documenti (documenti interpretativi) al fine di dare forma concreta, a livello tecnico, ai requisiti essenziali;
considerando che tali requisiti essenziali costituiscono la base per la elaborazione di norme armonizzate a livello europeo in materia di prodotti da costruzione; che, al fine di dare un maggiore contributo ad un mercato interno unico, di aprire al maggior numero possibile di produttori l’accesso a tale mercato, di garantire la massima trasparenza del mercato e creare i presupposti per una normativa globale armonizzata a livello europeo nel settore della costruzione, devono essere istituite al più presto per quanto possibile norme armonizzate; che tali norme sono fissate da organismi privati e devono conservare carattere di testi non imperativi; che a tal fine il Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti come gli organismi competenti ad adottare norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e questi due organismi stipulati il 13 novembre 1984; che, ai fini della presente direttiva, per norma armonizzata si intende un requisito tecnico (norma europea o documento armonizzato) adottato da uno di questi organismi o da entrambi, su mandato della Commissione, conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche [GU 1983, L 109, pag. 8];
(...)
considerando che un prodotto è considerato idoneo all’uso se è conforme a una norma armonizzata, a un benestare tecnico europeo o ad una specificazione tecnica non armonizzata riconosciuta a livello comunitario; che quando i prodotti non hanno grande importanza ai fini dei requisiti essenziali e si discostano dalle specificazioni tecniche esistenti, la loro idoneità all’uso può essere certificata da un organismo riconosciuto;
considerando che i prodotti in tal modo considerati come idonei all’uso sono facilmente riconoscibili dal marchio CE; che essi devono poter circolare ed essere utilizzati liberamente, conformemente alla loro destinazione, in tutta la Comunità».
4 L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva in esame dispone quanto segue:
«Gli Stati membri prendono le misure necessarie per far sì che i prodotti di cui all’articolo 1 destinati ad essere impiegati in opere possano essere immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto, se hanno cioè caratteristiche tali che le opere in cui devono essere inglobati, montati, applicati o installati possano, se adeguatamente progettate e costruite, soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 3, se e nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni che prevedano tali requisiti».
5 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva:
«I requisiti essenziali applicabili alle opere e suscettibili di influenzare le caratteristiche tecniche di un prodotto sono enunciati in termini di obiettivi nell’allegato I. Questi requisiti possono essere applicabili tutti, alcuni o soltanto uno; essi devono essere soddisfatti per una durata di esercizio economicamente ragionevole».
6 L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di questa stessa direttiva così dispone:
«1. Ai fini della presente direttiva per “specificazioni tecniche” si intendono le norme e i benestare tecnici.
Ai fini della presente direttiva per “norme armonizzate” si intendono le specificazioni tecniche adottate dal CEN o CENELEC o da entrambi su mandato della Commissione, conferito conformemente alla [direttiva 83/189], sulla base di un parere formulato dal comitato permanente della costruzione, e secondo gli orientamenti generali riguardanti la cooperazione tra la Commissione e i due organi suddetti, firmati il 13 novembre 1984.
2. Gli Stati membri presumono idonei al loro impiego i prodotti [da costruzione] che consentono alle opere [di costruzione] in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 3 qualora i suddetti prodotti rechino la marcatura CE che indica che essi soddisfano tutte le disposizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione di conformità previste al capitolo V e la procedura prevista al capitolo III. La marcatura CE attesta:
a) che sono conformi alle relative norme nazionali in cui sono state trasposte le norme armonizzate, i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali,
b) che sono conformi ad un benestare tecnico europeo rilasciato secondo la procedura di cui al capitolo III,
oppure
c) che sono conformi alle specificazioni tecniche di cui al paragrafo 3 nella misura in cui non esistano specificazioni armonizzate; un elenco di tali specificazioni nazionali è redatto secondo la procedura prevista all’articolo 5, paragrafo 2».
7 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 89/106 così dispone:
«Gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione, l’immissione sul mercato o l’utilizzazione nel proprio territorio di prodotti che soddisfano le disposizioni della presente direttiva.
Gli Stati membri provvedono affinché l’utilizzazione di tali prodotti ai fini cui sono destinati non venga proibita da norme o condizioni imposte da organismi pubblici o privati che agiscono sotto forma di impresa pubblica o di organismo pubblico, in base ad una posizione di monopolio».
8 Il successivo articolo 7 così recita:
«1. Per garantire la qualità delle norme armonizzate per i prodotti [da costruzione], tali norme sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati loro conferiti dalla Commissione (…).
2. Le norme così stabilite devono essere espresse nella misura del possibile in termini di requisiti di prestazione dei prodotti [da costruzione] tenendo conto dei documenti interpretativi.
3. Quando le norme sono state elaborate dagli organismi europei di normalizzazione la Commissione ne pubblica gli estratti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C».
9 Conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106 (GU 2011, L 88, pag. 5), la direttiva 89/106 è stata abrogata. Tuttavia, tale regolamento non è applicabile ratione temporis alla controversia di cui al procedimento principale.
La direttiva 98/34
10 L’articolo 1, punti 3, 4 e 11, della direttiva 98/34, che ha sostituito la direttiva 83/189, contiene le seguenti definizioni:
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:
(...)
3) “Specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità
(...)
4) “altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione tecnica, imposto ad un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione.
(...)
11) “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.
Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:
– le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
– gli accordi facoltativi dei quali l’autorità pubblica è parte contraente e che, nell’interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
– le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l’osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale».11 L’articolo 8, paragrafi 1 e 3, di detta direttiva così dispone:
«1. Fatto salvo l’articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.
(...)
Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.
(...)
3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo di una regola tecnica».
La norma armonizzata EN 13242:2002
12 La norma EN 13242:2002 è stata elaborata dal Comitato tecnico CEN/TC 154 «Aggregati» e approvata dal CEN, il 23 settembre 2002, conformemente a un mandato della Commissione del 6 luglio 1998 (M 125 – Mandato attribuito al CEN/CENELEC per la realizzazione di interventi di normalizzazione diretti a fissare norme armonizzate per gli aggregati ai fini degli usi specifici; in prosieguo: il «mandato M 125»), adottato sulla base della direttiva 89/106.
– Il mandato M 125
13 Il mandato M 125, nella sua premessa, è così formulato:
«(...) Una delle finalità della direttiva è l’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi, nel settore delle costruzioni, qualora essi non possano essere soppressi tramite il mutuo riconoscimento della equivalenza tra tutti gli Stati membri. Pertanto, in una prima fase, i mandati di normalizzazione, devono riferirsi ai prodotti da costruzione che possono essere oggetto di ostacoli tecnici agli scambi.
Scopo del presente mandato è dettare le disposizioni per lo sviluppo e la qualità di norme armonizzate europee al fine, da un lato, di rendere possibile il “ravvicinamento” di leggi nazionali, regolamenti e disposizioni amministrative (in prosieguo indicate come “normative”) e, dall’altro, di consentire che i prodotti a esse conformi siano ritenuti idonei all’impiego previsto, come definito nella direttiva».
14 Il capo II di tale testo, intitolato «Esecuzione del mandato», enuncia:
«1. Il CEN/CENELEC sottopone un dettagliato programma di lavoro alla Commissione entro e non oltre i tre mesi successivi all’approvazione da parte del comitato istituito dalla direttiva 83/189.
(...)
5. Qualsiasi proposta relativa all’aggiunta di prodotti, di impieghi e di materiali o di forme non previsti nel mandato, ma ritenuti necessari dal comitato tecnico, deve essere sottoposta all’esame dei servizi della Commissione, indipendentemente dal programma di lavoro. Alle norme elaborate per i prodotti non rientranti in tale mandato non può essere attribuito lo status di norme armonizzate. Oltre alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [98/34], occorre tenere conto del fatto che tutti i prodotti rientranti nel mandato rispondono a un sistema di attestazione di conformità che segue i dettami della decisione pertinente della Commissione, il che non si verifica nel caso dei prodotti non rientranti in tale mandato.
6. Qualsiasi proposta riguardante l’aggiunta di caratteristiche e di aspetti di durata non previsti nel mandato, ma ritenuti necessari dal comitato tecnico, deve essere presentata nell’ambito di un capo distinto del programma di lavoro e sarà oggetto di disamina da parte dei servizi della Commissione.
(...)
8. I comitati tecnici del CEN sono tenuti a fornire una risposta tecnica per la determinazione delle caratteristiche del mandato, tenendo conto delle condizioni sotto illustrate; i metodi di prova suggeriti devono essere direttamente abbinati alle caratteristiche richieste senza richiamare metodi di determinazione per caratteristiche non previste dal mandato. I requisiti di durata vanno presi in considerazione nell’ambito dell’attuale stato dell’arte.
9. Il riferimento a metodi di prova/calcolo dev’essere conforme alla auspicata armonizzazione. In generale, per la determinazione di ciascuna caratteristica occorrerebbe richiamare soltanto un metodo per un determinato prodotto o una famiglia di prodotti.
Tuttavia, qualora, per motivi giustificabili, a un prodotto o a una famiglia di prodotti si debba abbinare più di un metodo per la determinazione della medesima caratteristica, occorre motivare la situazione. In tale circostanza, tutti i metodi richiamati devono essere collegati dalla congiunzione “oppure” e deve essere fornita un’indicazione sull’applicazione.
In ogni altro caso, due o più metodi di prova/calcolo per la determinazione di una caratteristica sono accettabili soltanto se fra essi esiste, o può essere introdotta, una correlazione. La pertinente norma armonizzata sul prodotto deve dunque individuarne uno quale metodo di riferimento.
Ove possibile, i metodi di prova e/o calcolo devono essere di tipo orizzontale e coprire la gamma più ampia possibile di prodotti».
(...)
12. La portata del presente mandato può essere oggetto di modifica o di aggiunta, a seconda del caso. L’accettazione del programma di lavoro da parte della Commissione non implica l’accettazione di tutti gli elementi menzionati come norme di riferimento. I comitati tecnici devono dimostrare il nesso diretto tra tali elementi e la necessità di armonizzazione dei prodotti, degli usi previsti e delle caratteristiche riportate nel mandato. Peraltro, l’accettazione di tale programma non esclude la possibilità che il CEN aggiunga nuovi elementi al fine di rispettare pienamente i termini del mandato.(...)
15. Il CEN/CENELEC è tenuto a informare immediatamente la Commissione in merito a qualsiasi problema connesso all’esecuzione del mandato e a presentare una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori realizzati nell’ambito del mandato.
16. La relazione sullo stato di avanzamento implica una descrizione dei lavori effettuati e indica le difficoltà riscontrate di natura politica o tecnica, in particolare quelle che possono indurre le autorità di uno Stato membro a formulare obiezioni o ad avvalersi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [98/34].
17. La relazione sullo stato di avanzamento è corredata degli ultimi progetti di ciascuna norma prevista dal mandato e delle ultime relazioni sui lavori concessi in subappalto.
(...)
19. L’accettazione di tale mandato da parte del CEN/CENELEC può avere luogo solo dopo l’accettazione del programma di lavoro da parte dei servizi della Commissione.
(...)21. Il CEN/CENELEC presenta i progetti finali delle norme europee armonizzate e delle norme supplementari pertinenti ai servizi della Commissione per conferma della loro conformità al presente mandato secondo il calendario convenuto tra il CEN/CENELEC e la Commissione, di cui è fatta menzione al punto II.2.d)».
15 Il capo III di tale testo, intitolato «Norme armonizzate», è formulato come segue:
«1. Devono essere redatte norme armonizzate in maniera da consentire che per i prodotti elencati negli allegati 1 e 2 possa essere dimostrata la conformità con i requisiti essenziali. Essendo l’eliminazione degli ostacoli agli scambi una delle finalità della direttiva, le norme da essa derivanti dovranno pertanto essere espresse, nella misura del possibile, in termini di requisiti di prestazione dei prodotti (articolo 7, paragrafo 2, della direttiva), tenendo conto dei documenti interpretativi.
2. La norma armonizzata conterrà:
(...)
– i metodi (metodi di calcolo, di prova o altri) oppure un riferimento a una norma contenente i metodi per la determinazione di tali caratteristiche.
(...)».
16 Gli allegati da 1 a 3 del mandato M 125 precisano, rispettivamente, l’ambito di applicazione del mandato, il suo contesto tecnico di riferimento e i suoi requisiti in materia di attestazione di conformità.
– La norma armonizzata EN 13242:2002
17 Al suo punto 1, secondo comma, la norma armonizzata EN 13242:2002 enuncia che la stessa «include la valutazione della conformità dei prodotti alla presente [norma armonizzata]».
18 Il punto 6 di tale norma armonizzata, intitolato «Proprietà chimiche», è formulato nei seguenti termini:
«6.1 Aspetti generali
La necessità di effettuare i test e di dichiarare tutte le proprietà indicate nel presente articolo dipende dall’uso finale o dall’origine dell’aggregato. Quando siano richiesti, devono essere effettuati i test indicati nell’articolo 6 per determinare le necessarie proprietà chimiche.
(...)
6.3 Zolfo totale
Ove richiesto, il contenuto totale di zolfo dell’aggregato, determinato ai sensi del[l’articolo 11] dell’EN 1744-1:1998, [adottata dal CEN al di fuori di qualsiasi mandato della Commissione e della procedura prevista all’articolo 7 della direttiva], sarà dichiarato secondo la corrispondente categoria specificata nella tabella 13[, intitolata “Categorie dei valori massimi per il contenuto totale di zolfo”:]
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(...)».
19 L’«Allegato ZA (Informativa) ? Articoli della presente Norma europea riguardanti i requisiti essenziali o altre disposizioni delle direttive UE» di tale norma armonizzata enuncia, in particolare, che «gli articoli della norma europea [EN 13242:2002] figuranti nel presente allegato soddisfano i requisiti del mandato conferito sulla base della [direttiva 89/106]» e che «[l]a conformità a tali articoli attribuisce presunzione di idoneità degli aggregati contemplati dalla presente norma europea agli usi indicati nel presente documento».
20 I riferimenti della norma armonizzata EN 13242:2002 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27 marzo 2003 (GU 2003, C 75, pag. 8).
Diritto irlandese
La legge sulla vendita di beni e sulla fornitura di servizi
21 L’articolo 10 della Sale of Goods and Supply of Services Act 1980 (legge sulla vendita di beni e sulla fornitura di servizi del 1980) introduce un nuovo articolo 14 nella Sale of Goods Act 1893 (legge sulla vendita di beni del 1893), ai sensi del quale:
«(1) Fatte salve le disposizioni contenute nella presente legge o in altre leggi pertinenti, non esiste alcuna garanzia o condizione implicita sulla qualità o sull’idoneità, per qualsivoglia specifico scopo, di beni forniti in virtù di un contratto di vendita.
(2) Qualora la vendita sia effettuata da un venditore che opera professionalmente, sussiste una condizione implicita di qualità commerciale per i beni forniti in virtù del contratto, tranne:
(a) riguardo ai difetti specificamente resi noti all’acquirente prima del perfezionamento del contratto, oppure
(b) riguardo ai difetti che avrebbero dovuto emergere dall’esame dell’acquirente se è previsto che questi verifichi la merce prima di stipulare il contratto.
(3) I beni sono di qualità commerciale se risultano idonei allo scopo o agli scopi per cui beni di quel tipo vengono di norma acquistati e se sono durevoli, come è ragionevole supporre tenendo conto delle relative descrizioni, del prezzo (se pertinente) e di tutte le altre circostanze di rilievo e ogni riferimento, nella presente legge, a beni di qualità non commerciale dev’essere interpretato di conseguenza.
(4) Qualora la vendita sia effettuata da un venditore che opera professionalmente e l’acquirente, esplicitamente o implicitamente, informi il venditore di uno scopo specifico per cui i beni vengono acquistati, sussiste una condizione implicita in forza della quale i beni forniti in base al contratto sono ragionevolmente idonei a tale scopo, a prescindere dal fatto che detto scopo sia quello per cui tali beni vengono di norma forniti, salvo che le circostanze del caso indichino che l’acquirente non si basa sulle capacità o sul giudizio del venditore o che è irragionevole che vi si basi.
(...)».
La norma I.S. EN 13242:2002
22 La norma EN 13242:2002 è stata recepita in Irlanda dalla National Standard Authority of Ireland (autorità irlandese di standardizzazione) tramite la norma I.S. EN 13242:2002.
I fatti oggetto della controversia principale e le questioni pregiudiziali
23 Nell’ambito della costruzione del centro giovani di Ballymun a Dublino (Irlanda) da parte della James Eliott Construction, le specifiche fornite imponevano, in particolare, che i pavimenti interni dell’edificio posassero su uno strato di 225 millimetri di «base compattata di tipo Clause 804 in base alle specifiche del DOE [Department of Enterprise]». A tale scopo, la Irish Asphalt forniva alla Eliott Construction un prodotto designato con la denominazione di «base di tipo Clause 804».
24 Dopo l’ultimazione dei lavori comparivano crepe nei pavimenti e nei soffitti, che rendevano inutilizzabile l’edificio. La James Elliott riconosceva la propria responsabilità al riguardo ed eseguiva lavori di risanamento dell’edificio dell’entità di EUR 1,5 milioni.
25 Il 13 giugno 2008 la James Elliott Construction avviava un’azione per risarcimento danni avverso la Irish Asphalt in quanto i difetti di cui trattasi erano stati determinati dalla presenza di pirite negli aggregati Clause 804 forniti da quest’ultima.
26 Con sentenza del 25 maggio 2011 la High Court (Alta Corte, Irlanda) statuiva che i difetti del cemento erano stati determinati dalla presenza di pirite negli aggregati forniti dalla Irish Asphalt alla James Elliott Construction. A tale riguardo, la stessa constatava che le analisi degli aggregati prelevati dall’edificio facevano emergere che gli stessi non soddisfacevano la norma irlandese I.S. EN 13242:2002 che recepisce la norma europea EN 13242:2002, in particolare per quanto riguarda il loro contenuto di zolfo.
27 Di conseguenza, la stessa dichiarava che la Irish Asphalt aveva contravvenuto ai propri obblighi contrattuali che le imponevano, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, della legge sulla vendita di beni di fornire un aggregato di «qualità commerciale» e «idoneo all’uso».
28 La Irish Asphalt impugnava tale sentenza dinanzi alla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda).
29 Con sentenza emanata il 2 dicembre 2014 la Supreme Court (Corte suprema) si pronunciava soltanto sugli aspetti rientranti nel diritto nazionale e respingeva l’impugnazione proposta, fatti salvi gli aspetti rientranti nel diritto dell’Unione.
30 A tale titolo, detto giudice si interroga, in primo luogo, sullo status giuridico delle norme europee armonizzate per i prodotti da costruzione nonché sulla loro rilevanza nei rapporti contrattuali tra due parti private qualora si faccia riferimento a una norma nazionale adottata in applicazione di una norma armonizzata in un contratto di fornitura di beni, in secondo luogo, sull’interpretazione della norma europea EN 13242:2002 dal punto di vista della sua portata e del suo contenuto, in particolare per quanto riguarda le presunzioni generate dal rispetto di tale norma e i mezzi per confutarle, e, in terzo luogo, sul legame tra le disposizioni del diritto nazionale che implicano l’esistenza di determinate clausole contrattuali implicite e l’obbligo di notifica che si impone agli Stati membri in applicazione della direttiva 98/34.
31 In tale contesto, la Supreme Court (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
a) Quando le condizioni di un contratto di diritto privato obbligano una parte a fornire un prodotto fabbricato conformemente a una norma nazionale, che a sua volta recepisce una norma europea emanata su mandato conferito dalla Commissione europea ai sensi delle disposizioni della direttiva sui prodotti da costruzione (89/106/CEE), se la Corte di giustizia dell’Unione europea possa essere adita in via pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE per l’interpretazione di detta norma.
b) In caso di risposta affermativa alla questione sub a), se la norma EN 13242:2002 richieda che la sua osservanza o violazione sia dimostrata soltanto mediante prove di test ai sensi delle norme (non derivate da un mandato) adottate dal CEN (Comité Européen de Normalisation) e indicate nella norma EN 13242:2002, qualora i test siano eseguiti contestualmente alla produzione e/o alla fornitura; oppure se la violazione della norma (e, quindi, del contratto) possa essere dimostrata mediante prove di test eseguiti successivamente, quando i risultati di tali test dimostrino in maniera logica la violazione della norma.
2) Se il giudice nazionale, investito di un ricorso di diritto privato per inadempimento contrattuale che riguarda un prodotto fabbricato secondo una norma europea emanata su mandato conferito dalla Commissione europea, in virtù della direttiva [89/106], debba disapplicare le disposizioni del diritto nazionale contenenti condizioni [contrattuali implicite] sulla qualità commerciale e sull’idoneità allo scopo o sulla qualità, in quanto tale normativa o la sua applicazione crea norme o impone specifiche tecniche o requisiti che non sono stati notificati secondo le disposizioni di cui alla direttiva 98/34/CE sulle norme tecniche;
3) Se il giudice nazionale, investito di un ricorso per inadempimento di un contratto di diritto privato, che si afferma derivi dalla violazione di una condizione sulla qualità commerciale o sull’idoneità all’uso (contemplata ex lege in un contratto fra le parti e non da esse modificata o disapplicata) con riferimento a un prodotto fabbricato conformemente alla norma EN 13242:2002, sia tenuto a presumere che il prodotto gode di qualità commerciale ed è idoneo allo scopo e, in tal caso, se tale presunzione possa essere confutata soltanto con la dimostrazione di non conformità alla norma EN 13242:2002 in base ai test e ai protocolli citati in tale norma e eseguiti contestualmente alla fornitura del prodotto.
4) In caso di risposta affermativa alla prima questione sub a) e alla terza questione, se la norma EN 13242:2002 imponga un limite al contenuto totale di zolfo degli aggregati, di modo che, affinché sussista la presunzione di qualità commerciale o d’idoneità all’uso, tra le altre cose, detto limite deve essere rispettato.
5) In caso di risposta affermativa alla prima questione sub a) e alla terza questione, se per poter invocare la presunzione creata dall’allegato ZA della norma EN 13242:2002 e/o dall’articolo 4 della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, costituisca un requisito necessario che la parte dimostri che il prodotto rechi la marcatura “CE”».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione, lettera a), relativa alla competenza della Corte
32 Con la sua prima questione, lettera a), il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 267 TFUE debba essere interpretato nel senso che, qualora un organo giurisdizionale sia adito con una controversia vertente su un contratto di diritto privato in forza del quale una parte è tenuta a fornire un prodotto conforme a una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/106 e i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, la Corte è competente a interpretare tale norma in via pregiudiziale.
33 In via preliminare, occorre, da un lato, osservare che, secondo la decisione di rinvio, la norma tecnica I.S. EN 13242:2002 di cui trattasi nel procedimento principale costituisce il recepimento nel diritto irlandese, da parte dell’autorità irlandese di normalizzazione, della norma armonizzata EN 13242:2002. Pertanto, il significato da attribuire alla prima norma dipende direttamente dall’interpretazione fornita della seconda.
34 Dall’altro lato, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza, la Cotte è competente a interpretare atti che, pur essendo stati indubbiamente adottati da organi che non possono essere qualificati come «istituzioni, organi o organismi dell’Unione», presentavano tuttavia la natura di misure di attuazione o di applicazione di un atto di diritto dell’Unione (v. in tal senso, sentenze del 20 settembre 1990, Sevince, C‑192/89, EU:C:1990:322, punto 10, e del 21 gennaio 1993, Deutsche Shell, C‑188/91, EU:C:1993:24, punto 17), e una soluzione siffatta è giustificata dall’oggetto stesso dell’articolo 267 TFUE, che si prefigge di garantire l’uniforme applicazione nell’Unione di tutte le norme dell’ordinamento giuridico dell’Unione, onde evitare che i loro effetti varino a seconda dell’interpretazione datane dai vari Stati membri (sentenza del 20 settembre 1990, Sevince, C‑192/89, EU:C:1990:322, punto 11).
35 Inoltre, come altresì precisato dalla Corte, il fatto che un atto di diritto dell’Unione sia privo di effetti obbligatori non può impedire alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione di tale atto, ai sensi dell’articolo 267 TFUE (sentenza del 21 gennaio 1993, Deutsche Shell, C‑188/91, EU:C:1993:24, punto 18).
36 Per quanto riguarda, in particolare, una norma armonizzata come quella di cui trattasi nel procedimento principale, si deve osservare che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/106 definisce le norme armonizzate come le specificazioni tecniche adottate dal CEN o dal CENELEC, o da entrambi gli organismi, su mandato della Commissione attribuito conformemente alla direttiva 83/189, che costituiscono, come emerge dal sesto e dal settimo considerando di quest’ultima direttiva, la concretizzazione a un livello tecnico dei requisiti essenziali definiti all’allegato I di quest’ultima.
37 Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 89/106, i riferimenti delle norme armonizzate elaborate dagli organismi europei di normalizzazione sono successivamente pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
38 In applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 89/106, in combinato disposto con il suo undicesimo considerando, tale pubblicazione ha lo scopo di conferire ai prodotti, coperti da tale direttiva e che soddisfano i requisiti tecnici definiti nelle norme armonizzate relative a detti prodotti, il beneficio di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva in parola (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2010, Latchways e Eurosafe Solutions, C‑185/08, EU:C:2010:619, punto 31), che consentono l’apposizione della marcatura «CE».
39 Tale presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva 89/106 e la marcatura «CE» conferiscono al prodotto di cui trattasi, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, letto alla luce del dodicesimo considerando della stessa, la facoltà di circolare, di essere immesso sul mercato e di essere utilizzato liberamente nel territorio di tutti gli Stati membri dell’Unione.
40 Da quanto precede discende che una norma armonizzata come quella di cui trattasi nel procedimento principale, adottata sulla base della direttiva 89/106, i cui riferimenti sono stati oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, rientra nel diritto dell’Unione, dal momento che è facendo riferimento alle disposizioni di tale norma che si determina se la presunzione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 89/106 si applichi o meno a un determinato prodotto.
41 Infatti, il rispetto da parte di un prodotto dei requisiti tecnici definiti da una norma siffatta consente di presumere che tale prodotto soddisfi i requisiti essenziali previsti nella direttiva 89/106. Ne consegue che tale prodotto è autorizzato a circolare, a essere immesso sul mercato e ad essere utilizzato liberamente nel territorio di tutti gli Stati membri dell’Unione, cosicché, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, gli Stati membri non possono, in particolare, imporre a tali prodotti requisiti supplementari ai fini del loro accesso effettivo al mercato e del loro utilizzo di tale territorio (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2014, Commissione/Germania, C‑100/13, EU:C:2014:2293, punti 55, 56 e 63).
42 Se è vero che la conformità di un prodotto da costruzione ai requisiti essenziali sanciti dalla direttiva 89/106 può essere dimostrata, all’occorrenza, mediante mezzi diversi dalla prova della conformità a norme armonizzate, ciò non può mettere in discussione l’esistenza degli effetti giuridici connessi a una norma armonizzata.
43 Si deve inoltre osservare che, sebbene l’elaborazione di tale norma armonizzata sia indubbiamente attribuita a un organismo di diritto privato, la stessa costituisce nondimeno una misura di attuazione necessaria e strettamente regolamentata dei requisiti essenziali definiti da tale direttiva, realizzata su iniziativa e sotto la direzione nonché il controllo della Commissione, e i suoi effetti giuridici sono soggetti alla previa pubblicazione da parte di quest’ultima dei suoi riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
44 Nel caso di specie, la norma EN 13242:2002 è stata elaborata nell’ambito del mandato M 125, conferito dalla Commissione al CEN sulla base dell’articolo 7 della direttiva 89/106 in cui, al punto 8 del capo II, è previsto che i comitati europei di normalizzazione devono fornire una risposta tecnica per la determinazione delle caratteristiche di tale mandato, tenendo conto delle condizioni che vi sono illustrate. A tale scopo, la Commissione ha stabilito in modo preciso, negli allegati 1 e 2 di tale mandato, l’ambito di applicazione di quest’ultimo nonché un contesto tecnico di riferimento per famiglie e sottofamiglie di prodotti per i quali la stessa impone la determinazione di caratteristiche di prestazione e di durata. In forza dell’allegato 3 del medesimo mandato, la Commissione ha altresì imposto al CEN che lo stesso specificasse, nella norma armonizzata da elaborare, un certo numero di sistemi di attestazione di conformità.
45 Risulta altresì dai punti 1 e 19 del capo II di cui al mandato M 125 che, in primo luogo, ai fini dell’accettazione da parte dell’organismo di normalizzazione di tale mandato era necessaria la previa elaborazione ad opera di detto organismo, entro un periodo determinato dalla Commissione, di un programma di lavoro che doveva essere accettato dalla stessa. In secondo luogo, ai sensi dei punti 5 e 6 di tale capo, qualsiasi proposta di aggiunta di elementi non contenuti in tale mandato doveva essere sottoposta all’esame della Commissione. In terzo luogo, a norma dei punti da 15 a 17 e 21 di tale capo, i lavori degli organismi di normalizzazione dovevano essere oggetto di un monitoraggio dettagliato da parte della Commissione, associato a un obbligo di relazionare regolarmente la Commissione stessa nonché al controllo di conformità da parte di tale istituzione dei progetti finali di norme armonizzate, previamente alla pubblicazione di loro riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
46 Inoltre, come è stato illustrato con la sentenza del 16 ottobre 2014, Commissione/Germania (C‑100/13, EU:C:2014:2293), la Commissione assicura, tramite il ricorso per inadempimento previsto all’articolo 258 TFUE, la piena efficacia delle norme armonizzate. In tale sentenza, la Corte ha pertanto dichiarato che, imponendo ai prodotti da costruzione previsti da varie norme armonizzate requisiti supplementari per l’effettivo accesso di tali prodotti nel mercato e il loro impiego nel territorio tedesco, lo Stato membro di cui trattasi era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1, della direttiva 89/106.
47 Occorre quindi rispondere alla prima questione, lettera a), che l’articolo 267 TFUE, primo comma, deve essere interpretato nel senso che la Corte è competente a interpretare in via pregiudiziale una norma armonizzata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/106 e i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
Sulla prima questione, lettera b)
48 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, lettera a), si deve rispondere alla prima questione, lettera b), con cui il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la norma armonizzata EN 13242:2002 debba essere interpretata nel senso che consente, nell’ambito di una controversia vertente su un contratto di diritto privato in forza del quale una parte è tenuta a fornire un prodotto conforme a una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/106, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, di accertare il mancato rispetto delle specificazioni tecniche di tale norma armonizzata tramite altri metodi di prova previsti espressamente da quest’ultima, e se tali metodi possano essere utilizzati in qualsiasi momento durante il periodo di redditività economica del prodotto.
49 In via preliminare, occorre constatare che, conformemente alla sezione 1, secondo comma, della norma armonizzata EN 13242:2002, ai sensi della quale la stessa «include la valutazione della conformità dei prodotti [a tale] norma europea», il punto 6 di detta norma armonizzata, intitolato «Proprietà chimiche», prevede, al suo punto 6.3, che il contenuto totale di zolfo dell’aggregato, che deve essere espresso tramite la corrispondente categoria specificata nella tabella 13 di tale norma armonizzata, intitolata «Categorie dei valori massimi per il contenuto totale di zolfo», è determinato conformemente alla norma europea EN 1744-1:1998.
50 Tuttavia si deve ricordare, come indica il quarto considerando della direttiva 89/106, che la medesima mira a eliminare gli ostacoli agli scambi mediante l’introduzione di condizioni che consentano ai prodotti da costruzione di essere liberamente commercializzati all’interno dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, Elenca, C‑385/10, EU:C:2012:634, punto 15).
51 Ne discende che la direttiva 89/106, il cui oggetto è limitato all’eliminazione degli ostacoli agli scambi, mira ad armonizzare non già le condizioni e le modalità di uso concreto dei prodotti da costruzione in occasione della loro incorporazione nelle opere di edilizia e di ingegneria civile, ma le modalità di accesso al mercato di tali prodotti.
52 Pertanto, né la direttiva 89/106 né la norma armonizzata EN 13242:2002, e in particolare il punto 6.3 di quest’ultima, che prevede le modalità di fissazione del contenuto di zolfo degli aggregati previsti da quest’ultima, non procedono all’armonizzazione delle normative nazionali applicabili alla prova nell’ambito di un contenzioso contrattuale come quello di cui al procedimento principale, né in relazione alla modalità di accertamento della conformità alle specificazioni contrattuali di un prodotto da costruzione né in merito al momento in cui la conformità di tale prodotto da costruzione deve essere accertata.
53 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione, lettera b), dichiarando che la norma armonizzata EN 13242:2002 deve essere interpretata nel senso che non vincola il giudice nazionale, adito con una controversia vertente sull’esecuzione di un contratto di diritto privato in forza del quale una parte è tenuta a fornire un prodotto da costruzione conforme a una norma nazionale che recepisce tale norma armonizzata, né in relazione alla modalità di accertamento della conformità alle specificazioni contrattuali di un prodotto da costruzione né in merito al momento in cui deve essere accertata la conformità di quest’ultimo.
Sulla terza questione
54 Con la sua terza questione, che occorre esaminare successivamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 89/106, letto alla luce del dodicesimo considerando di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale sia tenuto ad applicare la presunzione di idoneità all’uso di un prodotto da costruzione fabbricato conformemente a una norma armonizzata per stabilire la qualità commerciale o l’idoneità all’uso di tale prodotto qualora una normativa nazionale a carattere generale che disciplina la vendita di beni, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esiga che un prodotto da costruzione presenti caratteristiche siffatte. In caso affermativo, il giudice del rinvio interpella la Corte sulle modalità per confutare tale presunzione.
55 Come emerge dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106, quest’ultima è diretta a garantire che i prodotti da costruzione destinati ad essere impiegati in opere da costruzione possano essere immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto, se hanno cioè caratteristiche tali che le opere in cui devono essere inglobati, montati, applicati o installati possano, se adeguatamente progettate e costruite, soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di detta direttiva, se e nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni che prevedano tali requisiti.
56 A tale scopo, come è stato ricordato al punto 39 della presente sentenza, il legislatore dell’Unione ha introdotto un meccanismo di presunzione di idoneità all’uso in forza del quale un prodotto che soddisfa i requisiti essenziali previsti all’articolo 3 della direttiva 89/106 e concretizzati in una norma armonizzata beneficia, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, letto alla luce del dodicesimo considerando della stessa, della facoltà di circolare, di essere immesso sul mercato e di essere utilizzato liberamente nel territorio di tutti gli Stati membri.
57 Ne discende che tale presunzione di conformità mira unicamente a consentire a un prodotto da costruzione, che soddisfi i requisiti stabiliti da una norma armonizzata, di circolare liberamente nell’ambito dell’Unione.
58 Pertanto, per ragioni identiche a quelle menzionate al punto 51 della presente sentenza, la direttiva 89/106 non può essere interpretata nel senso che la stessa dispone l’armonizzazione delle norme nazionali, eventualmente implicite, applicabili ai contratti di vendita dei prodotti da costruzione.
59 Di conseguenza, la presunzione di idoneità all’uso prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 89/106, letto alla luce del dodicesimo considerando di quest’ultima, non può imporsi, nell’ambito di una controversia contrattuale, per la valutazione del rispetto, ad opera di una delle parti del contratto, di un requisito nazionale di natura contrattuale.
60 In considerazione della soluzione data alla prima parte della terza questione, non occorre risolvere la seconda parte di quest’ultima.
61 Considerato quanto precedentemente esposto, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 89/106, letto alla luce del dodicesimo considerando di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale non è tenuto ad applicare la presunzione di idoneità all’uso di un prodotto da costruzione fabbricato conformemente a una norma armonizzata per stabilire la qualità commerciale o l’idoneità all’uso di tale prodotto qualora una normativa nazionale a carattere generale che disciplina la vendita di beni, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esiga che un prodotto da costruzione presenti caratteristiche siffatte.
Sulla quarta e quinta questione
62 Dal momento che la quarta e la quinta questione sono state sottoposte dal giudice del rinvio soltanto per l’ipotesi in cui fosse fornita una risposta affermativa alla prima questione, lettera a), e alla terza questione, non occorre rispondere alla quarta e alla quinta questione.
Sulla seconda questione
63 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34 debba essere interpretato nel senso che, nel contesto di una controversia tra due privati in merito a diritti e obblighi di natura contrattuale, un giudice nazionale è tenuto a disapplicare una normativa nazionale come quella pertinente nella causa principale, che enuncia, salva una contraria volontà delle parti, condizioni contrattuali implicite riguardanti la qualità commerciale e l’idoneità o la qualità dei prodotti venduti, in quanto tale normativa costituisce una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, di tale direttiva, che non è stata notificata dallo Stato membro alla Commissione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva.
64 In via preliminare, si deve ricordare, come correttamente osservato dal giudice del rinvio, che secondo costante giurisprudenza l’inapplicabilità di una regola tecnica nazionale non notificata conformemente all’articolo 8 della direttiva 98/34 può essere fatta valere in una controversia tra singoli (v. sentenze del 30 aprile 1996, CIA Security International, C‑194/94, EU:C:1996:172, punto 54, e del 26 settembre 2000, Unilever, C‑443/98, EU:C:2000:496, punti da 40 a 43, 48 e 49).
65 Occorre tuttavia previamente verificare che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale costituisca effettivamente una «regola tecnica» ai sensi dell’articolo 1, punto 11, di tale direttiva.
66 Da tale disposizione discende che la nozione di «regola tecnica» è scomponibile in tre categorie, vale a dire, in primo luogo, la «specificazione tecnica» ai sensi dell’articolo 1, punto 3, della direttiva 98/34, in secondo luogo, l’«altro requisito», come definito dall’articolo 1, punto 4, di tale direttiva, e, in terzo luogo, il divieto di fabbricazione, importazione, commercializzazione o utilizzo di un prodotto di cui all’articolo 1, punto 11, della medesima (sentenza del 10 luglio 2014, Ivansson e a., C‑307/13, EU:C:2014:2058, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
67 Nel caso di specie risulta, in primo luogo, che disposizioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, di per se stesse o come interpretate dai giudici irlandesi, non rientrano nella nozione di «specificazione tecnica» ai sensi dell’articolo 1, punto 3, della direttiva 98/34. Infatti, tale nozione riguarda esclusivamente le misure nazionali che si riferiscono necessariamente al prodotto o al suo imballaggio in quanto tali, definendo quindi una delle caratteristiche richieste di un prodotto (sentenza del 10 luglio 2014, Ivansson e a., C‑307/13, EU:C:2014:2058, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, tale non è manifestamente il caso di un requisito che si applichi, salva una contraria volontà delle parti, in modo generale alla vendita di qualsiasi prodotto.
68 In secondo luogo, e per la stessa ragione, disposizioni siffatte non possono essere qualificate come «altro requisito» ai sensi dell’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34.
69 A tale riguardo, la Corte ha precisato che, per poter essere qualificati come «altri requisiti», ai sensi di tale disposizione, le misure nazionali di cui trattasi devono costituire condizioni in grado di influenzare in modo significativo la composizione, la natura o la commercializzazione del prodotto di cui trattasi, fermo restando che, quando le prescrizioni contenute in una misura nazionale presentano carattere generale, esse non possono costituire condizioni di tal genere, né possono essere conseguentemente qualificate come «altri requisiti» (sentenza del 10 luglio 2014, Ivansson e a., C‑307/13, EU:C:2014:2058, punti 26 e 27 e giurisprudenza ivi citata).
70 In terzo luogo, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale non ricade nemmeno nella categoria delle regole tecniche di cui all’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34, considerato che, limitandosi a enunciare requisiti contrattuali impliciti, la stessa non contiene alcun divieto, ai sensi di detta direttiva, di fabbricare, importare, commercializzare o di utilizzare un prodotto, né di fornire o utilizzare un servizio ovvero di stabilirsi come prestatore di servizi.
71 Di conseguenza, la direttiva 98/34 non è applicabile a requisiti contrattuali impliciti, come quelli imposti dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale.
72 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34 deve essere interpretato nel senso che disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che enunciano, salva una contraria volontà delle parti, condizioni contrattuali implicite riguardanti la qualità commerciale e l’idoneità all’uso o la qualità dei prodotti venduti, non costituiscono «regole tecniche», ai sensi di tale disposizione, i cui progetti devono essere oggetto della previa comunicazione prevista all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva.
Sulle spese
73 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) L’articolo 267 TFUE, primo comma, deve essere interpretato nel senso che la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a interpretare in via pregiudiziale una norma armonizzata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, e i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
2) La norma armonizzata EN 13242:2002, intitolata «Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade», deve essere interpretata nel senso che non vincola il giudice nazionale, adito con una controversia vertente sull’esecuzione di un contratto di diritto privato in forza del quale una parte è tenuta a fornire un prodotto da costruzione conforme a una norma nazionale che recepisce tale norma armonizzata, né in relazione alla modalità di accertamento della conformità alle specificazioni contrattuali di un prodotto da costruzione né in merito al momento in cui deve essere accertata la conformità di quest’ultimo.
3) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 89/106, come modificata dalla direttiva 93/68, letto alla luce del dodicesimo considerando di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale non è tenuto ad applicare la presunzione di idoneità all’uso di un prodotto da costruzione fabbricato conformemente a una norma armonizzata per stabilire la qualità commerciale o l’idoneità all’uso di tale prodotto qualora una normativa nazionale a carattere generale che disciplina la vendita di beni, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esiga che un prodotto da costruzione presenti caratteristiche siffatte.
4) L’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata, in ultimo luogo, dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che enunciano, salva una contraria volontà delle parti, condizioni contrattuali implicite riguardanti la qualità commerciale e l’idoneità all’uso o la qualità dei prodotti venduti, non costituiscono «regole tecniche», ai sensi di tale disposizione, i cui progetti devono essere oggetto della previa comunicazione prevista all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 2006/96.

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