Accordo Deroga FAD e-learning CR del 01 marzo 2020
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Accordo Deroga FAD e-learning CR del 01 marzo 2020
Premessa
La situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID 19, ha indotto il Governo nazionale e le stesse Regioni e Province Autonome, ad adottare misure per la gestione e il contenimento dell’epidemia, anche nel campo dell’istruzione e formazione professionale. La misura di carattere generale è costituita dalla sospensione della frequenza di tutte le attività formative, in linea con quanto previsto dal DPCM 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/3/2020, nonché dal DPCM 4 marzo 2020, pubblicato sulla GU n. 55 del 4/3/2020. Tutte le Regioni e le Province Autonome hanno adottato iniziative varie, volte in particolare a consentire il ricorso alla formazione a distanza/e-learning, in modo da assicurare – ove possibile – la continuità della formazione e la fruizione della stessa da parte dei destinatari.
Nell’ambito della formazione regolamentata, avente valore sull’intero territorio nazionale, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato specifiche “Linee Guida per l’utilizzo della modalità FAD/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome” il 25 luglio 2019.
Nelle Linee Guida è stabilita una percentuale massima del 30% per il ricorso alla FAD/e-learning, relativa alla formazione teorica che, nell’attuale contingenza, rappresenta un limite eccessivamente stringente e richiede quindi una revisione, in funzione primariamente della salvaguardia delle aspettative degli utenti. L’evolvere della situazione emergenziale e i suoi riflessi sulle attività formative potranno inoltre condurre ad ulteriori estensioni della deroga oggetto del presente Accordo.
Ambito di applicazione e durata dell’Accordo
Il presente Accordo si applica a tutti i casi di formazione obbligatoria, avente validità sull’intero territorio nazionale, regolamentata da leggi e/o Accordi nazionali e/o interregionali, ai fini dell’accesso alle professioni e/o ad attività economiche e/o professionali.
Il presente Accordo ha validità fino alla durata della situazione di emergenza. Sono esclusi dal campo di applicazione la formazione in materia di salute e sicurezza e tutti i casi di formazione regolamentata oggetto di Accordi in Conferenza Stato Regioni, nei quali sia già prevista una specifica disciplina relativa alla formazione a distanza/e-learning.
Ad oggi rientrano in questa casistica i corsi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande e quelli per gli ispettori incaricati della revisione dei veicoli a motore. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si rinvia alle Linee Guida del 25 luglio 2019.
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