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Ordinanza Protezione civile n. 665 del 25 marzo 2020

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Ordinanza Protezione civile n. 665 del 25 marzo 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 655).

GU Serie generale - n. 82 del 28.03.2020

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Art. 1. Funzioni ulteriori del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui all’art. 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132, sono autorizzati a svolgere funzioni ulteriori e in deroga a quelle previste dagli articoli 3 e 7 della medesima legge, nonché dalle leggi istitutive delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, finalizzate a fornire ogni utile supporto operativo e logistico alle autorità sanitarie e di protezione civile per tutte le iniziative essenziali e necessarie per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le attività degli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente sono coordinate dalle autorità nazionali e regionali competenti.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione dalla data di pubblicazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Art. 2. Aree sanitarie temporanee

1. Al fine di assicurare il rapido approntamento di quanto necessario per il ricovero, la cura, l’accoglienza e l’assistenza nell’ambito dell’emergenza COVID-19, le opere sanitarie temporanee di cui all’art. 4 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, possono essere realizzate in deroga alle seguenti disposizioni: legge 9 gennaio 1991, n. 10, articoli 11, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 e 34;
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articoli 3, 4, 6 e 11;
decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, articoli 1, 2, 3, 4 e 5;
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, art. 4, comma 1, articoli 6 e 9.

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