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Decreto 30 dicembre 2019

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Decreto 30 dicembre 2019

Decreto 30 dicembre 2019

Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita'.

(GU Serie Generale n.42 del 20-02-2020)

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Art. 1. Modello di relazione e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell’art. 142, comma 12 -quater , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli enti locali trasmettono per via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, secondo le modalità indicate all’art. 2, entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno, una relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno precedente in cui siano indicati i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui agli articoli 208, comma 1, e 142, comma 12 -bis , del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. La relazione deve contenere:
a) informazioni generali;
b) l’entità dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 208, comma 1, ed all’art. 142, comma 12 -bis , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) informazioni dettagliate relative alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 208, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità di cui all’art. 142, comma 12 -bis , del medesimo decreto legislativo;
3. La struttura e le informazioni di dettaglio di cui ai commi 1 e 2 sono riportate nel modello di relazione di cui all’allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
4. Sono tenuti ad inviare la relazione gli enti locali, come definiti dall’art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano.
5. La relazione deve essere trasmessa entro il 31 maggio di ogni anno ed è riferita ai proventi delle sanzioni relative all’anno precedente, evidenziando l’ammontare complessivo incassato derivante dai proventi spettanti ai sensi degli articoli 208, comma 1 e 142, comma 12 -bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli enti locali devono tenere distinti i proventi in generale da quelli derivanti da accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Questi ultimi, inoltre, devono essere ulteriormente suddivisi tra:
a) proventi di intera spettanza dell’ente locale;
b) proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade non di proprietà dell’ente locale da cui dipende l’organo accertatore, che devono essere ripartiti in misura pari al 50 per cento ciascuno tra ente proprietario delle strade e ente da cui dipende l’organo accertatore;
c) proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade di proprietà dell’ente da parte di organi accertatori dipendenti da altri enti locali.  6. In sede di prima applicazione della procedura, per i
proventi che devono essere oggetto di ripartizione, ci si riferirà alle somme incassate per il pagamento di sanzioni conseguenti a violazioni accertate nel corso dell’anno 2019.
Per gli anni precedenti, a partire dall’anno 2012, in ossequio delle disposizioni di cui all’art. 4 -ter , commi 15 e 16 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, gli enti locali comunicheranno i dati di cui al comma 2, qualora non siano stati già trasmessi o siano parzialmente rinvenibili nelle pubblicazioni relativi ai bilanci consuntivi raccolti dal Ministero dell’interno o contenuti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell’economia
e delle finanze, sulla base di istruzioni operative che verranno fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il Ministero dell’interno entro e non oltre il 31 marzo 2020.
La ripartizione interesserà il totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. Per gli anni successivi saranno contabilizzati anche i proventi incassati, derivanti da accertamenti di violazioni relative ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno seguiti gli stessi tempi e modalità.

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Articolo 142 co. 12-quater decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e' ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilita' disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

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