Decreto 2 ottobre 2019 n. 122
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Decreto 2 ottobre 2019 n. 122
Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di eta' inferiore a quattro anni.
(GU Serie Generale n.249 del 23-10-2019)
Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/2019
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Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) veicolo: un veicolo appartenente ad una delle categorie internazionali M1, N1, N2 ed N3, così come definite dalla direttiva 2007/46/CE;
b) dispositivo antiabbandono: un dispositivo di allarme, costituito da uno o più elementi interconnessi, la cui funzione è quella di prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 e che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo;
c) sistemi di ritenuta per bambini: quelli indicati all’articolo 172, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
d) normativa di armonizzazione dell’Unione: normativa dell’Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione del dispositivo antiabbandono quale prodotto;
e) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un dispositivo antiabbandono ovvero lo fa progettare o fabbricare e che lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
f) operatore economico: il fabbricante, l’importatore, il rappresentante autorizzato o il distributore di un sistema antiabbandono;
g) vigilanza del mercato: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i dispositivi antiabbandono siano conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;
h) autorità di vigilanza del mercato: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
i) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di merci per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai dispositivi antiabbandono, di cui all’articolo 172 del codice della strada.
2. Il presente regolamento non pregiudica la normativa di armonizzazione dell’Unione. Quando i dispositivi contemplati dal presente regolamento rientrano nel campo di applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione, essi devono rispettare tale legislazione.
Art. 3. Caratteristiche generali
1. Il dispositivo antiabbandono può essere:
a) integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini;
b) una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.
Art. 4. Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali
1. Quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono aventi le caratteristiche di cui all’articolo 3, lettere a) e b) , devono essere conformi alle prescrizioni riportate nell’allegato A, punto 1, al presente regolamento.
2. Quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono aventi le caratteristiche di cui all’articolo 3, lettera c) , devono essere conformi alle prescrizioni riportate nell’allegato A, punti 1 e 2, al presente regolamento.
Art. 5. Obblighi per il fabbricante
1. Quando un dispositivo antiabbandono è messo a disposizione sul mercato, il fabbricante deve accertarsi che esso sia conforme alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali ai sensi dell’articolo 4. Il fabbricante redige la documentazione tecnica e, su richiesta, la mette a disposizione dell’autorità di vigilanza del mercato.
2. La documentazione tecnica di cui al comma 1, deve contenere tutti i dati o dettagli pertinenti dei mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire che il dispositivo antiabbandono sia conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali, come specificato all’articolo 4.
3. Per il dispositivo di cui all’articolo 3, lettera c) , la documentazione tecnica, di cui ai commi 1 e 2, comprende una valutazione delle interazioni con il veicolo o il sistema di ritenuta per bambini.
4. Ai fini di cui all’articolo 6, il fabbricante rilascia una dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello di cui all’allegato B, e la rende disponibile su richiesta. Nel redigere la dichiarazione di conformità, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del dispositivo antiabbandono alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali di cui all’articolo 4.
5. Ogni dispositivo antiabbandono deve essere accompagnato, alla vendita, dalle prescrizioni per l’installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l’uso e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i quali ciò non sia richiesto dalla normativa di armonizzazione dell’Unione.
Art. 6. Vigilanza del mercato
1. La vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei dispositivi antiabbandono è effettuata dalla Direzione generale per la motorizzazione, ai sensi del regolamento CE n. 765/2008 e, a partire dal 16 luglio 2021, del regolamento UE n. 2019/1020.
Art. 7. Dispositivi antiabbandono riconosciuti da altri Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo
1. Si presumono conformi alle disposizioni del presente regolamento i dispositivi antiabbandono legalmente commercializzati in altri Stati appartenenti all’Unione europea o in Turchia, o originari e legalmente commercializzati in uno Stato appartenente all’EFTA, che è parte contraente dell’Accordo SEE.
2. L’applicazione del presente regolamento è soggetta alle disposizioni del regolamento 764/2008/CE e del regolamento UE 2019/515.
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ALLEGATO A
(articolo 4) Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali
1. Caratteristiche funzionali essenziali
a) Il dispositivo antiabbandono deve segnalare l’abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale è trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante l’attivazione di uno dei segnali di cui alla lettera d) ;
b) il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;
c) il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell’avvenuta attivazione;
d) nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest’ultimo deve essere in grado di attirare l’attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo;
e) il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione indicato alla lettera g) ;
f) se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;
g) i dispositivi antiabbandono possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l’invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.
2. Caratteristiche tecnico-costruttive essenziali
a) Il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori;
b) nell’interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione.
ALLEGATO B
(articolo 5, comma 4)
Modello dichiarazione di conformità ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni (art. 5 del regolamento) Il fabbricante o suo rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione europea1 : ....................................................................................................................................... data …… |
1 ragione sociale, indirizzo completo del fabbricante e del mandatario ove ricorra
2 descrizione del dispositivo (marchio, tipo, numero di serie, ecc.)
3 nome e funzione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il mandatario
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Collegati:
D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada
Regolamento (UE) 2019/515
Faq sui seggiolini antiabbandono