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Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 104

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D Lgs  10 agosto 2018 n  104

Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 104 

Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

(GU Serie Generale n.209 del 08-09-2018)

Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2018

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Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto costituisce attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, e integra la disciplina relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

2. Il presente decreto non si applica all'acquisizione e alla detenzione di armi e munizioni appartenenti alle Forze Armate o di Polizia o ad Enti governativi, nonche' di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.

Art. 12. Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all’articolo unico, secondo comma, della legge 18 giugno 1969, n. 323, nonché quelle di cui all’articolo 22, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificate dal presente decreto, si applicano all’atto del rinnovo delle licenze ivi richiamate, rilasciate entro la data di entrata in vigore del decreto medesimo.
2. Fino all’adozione del decreto regolamentare previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l’adempimento di cui all’articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
3. Ferma restando la normativa vigente relativa ai requisiti psicofisici necessari per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di armi, l’accertamento dei medesimi requisiti è effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.
4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35, comma 5, e 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l’acquisizione e la detenzione di armi di cui alla categoria A, punti 6 e 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché di caricatori per armi da fuoco in grado di contenere un numero di colpi eccedente i limiti consentiti all’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI, nonché gli iscritti alle Federazioni di altri Paesi UE, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI.
5. A coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente le armi ed i caricatori di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di cessione a qualunque titolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.
6. A coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente armi di cui alla categoria A, punto 8, dell’Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le armi di cui al periodo precedente possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui all’articolo 10, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ed ai soggetti muniti della licenza per la fabbricazione di armi, ovvero per cessione, con l’osservanza delle norme vigenti per l’esportazione a enti o persone residenti all’estero. L’erede, il privato o l’ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi, è tenuto a farne denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed a chiedere apposita licenza di collezione rilasciata dal questore.
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, decimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell’Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, loro parti e relative munizioni può essere rilasciata dal questore apposita licenza di collezione in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, previa comunicazione all’autorità delle misure adottate per far fronte a eventuali rischi per
la pubblica sicurezza o l’ordine pubblico, nonché per la custodia delle armi da fuoco, delle loro parti al fine di assicurare un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non autorizzato agli stessi. La licenza di collezione delle predette armi può essere rilasciata a coloro che le acquistano per causa di morte.
8. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, alle armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell’Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Ai fini della legge penale, le armi di cui al periodo precedente sono considerate armi comuni da sparo.
9. I detentori di armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell’Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, e loro parti adempiono alle disposizioni contenute nel presente decreto entro il 31 dicembre 2018.

Art. 14  Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 14 settembre 2018.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 6:
a) all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, le parole: «armi, munizioni e» sono soppresse e le parole: «agli articoli 35 e» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo»;
b) all'articolo 6, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 3 e' abrogato;
2) al comma 4, le parole: «35, comma 1» sono soppresse;
c) all'articolo 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, il riferimento all'archivio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, si intende sostituito dal riferimento al sistema informatico di cui all'articolo 11, comma 1.
3. L'obbligo di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' assolto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorsi i dodici mesi e' sempre possibile la presentazione del certificato nei 60 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente.

... 

Il presente D.Lgs modifica le seguenti disposizione normative:

- Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 (in allegato testo consolidato 2018)
- Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (in allegato testo consolidato 2018)
- Modifiche alla legge 18 giugno 1969, n. 323  (in allegato testo consolidato 2018)
- Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110  (in allegato testo consolidato 2018)
- Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157  (in allegato testo consolidato 2018)
- Modifiche al del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (in allegato testo consolidato 2018)
- Modifiche alla legge 6 dicembre 1993, n. 509 (in allegato testo consolidato 2018)
- Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 (in allegato testo consolidato 2018)
- Modifiche al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 (in allegato testo consolidato 2018)

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