Slide background

Decreto 7 dicembre 2021

ID 15257 | | Visite: 1591 | News ConsumersPermalink: https://www.certifico.com/id/15257

Decreto 7 dicembre 2021

Caratteristiche degli apparecchi per l'impiego nel volo di diporto o sportivo.

(GU  n.305 del 24.12.2021)
________

Articolo unico

Il testo dell'allegato unico annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, quale risulta dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2010, e' sostituito dal seguente: Caratteristiche degli apparecchi per l'impiego nel volo da diporto o sportivo

1) Velivoli (aeroplano, idrovolante o anfibio), diversi da quelli senza equipaggio, che siano al massimo biposto, la cui velocita' misurabile di stallo o la velocita' costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocita' calibrata e con una massa massima al decollo (maximum take-off mass «MTOM») non superiore a 600 kg per i velivoli non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per i velivoli destinati all'impiego sull'acqua.

2) Elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con una MTOM non superiore a 600 kg per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua.

3) Alianti, diversi dagli alianti senza equipaggio, e motoalianti, diversi dai motoalianti senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con una MTOM non superiore a 600 kg.

4) Autogiro monoposto e biposto con una MTOM non superiore a 600 kg.

5) Aerostati e dirigibili monoposto o biposto aventi un volume massimo di progetto non superiore a 1200 m³ in caso di aria calda, e non superiore a 400 m³ in caso di altro gas di sollevamento.

6) Deltaplano a motore, in configurazione terrestre, idrovolante o anfibio, al massimo biposto, la cui velocita' misurabile di stallo o la velocita' costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocita' calibrata e con una massa massima al decollo non superiore a 600 kg per i deltaplani non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per i deltaplani destinati all'impiego sull'acqua.

7) Paracadute a motore, al massimo biposto, con una massa massima al decollo (MTOM) non superiore a 300 kg per i monoposto e 450 kg per i biposto.

8) Qualsiasi altro apparecchio con equipaggio con una massa a vuoto massima, compreso il combustibile, non superiore a 70 kg. Quanto sopra non si applica agli aeromobili a cui e' stato rilasciato, o si considera essere stato rilasciato, un certificato a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 o del regolamento (UE) n. 2018/1139.

Ferme restando le norme e gli allegati tecnici previsti ed operanti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 133/2010, al fine di assicurare la rispondenza allo standard di sicurezza e qualita' delle dichiarazioni rese dai costruttori e proprietari degli aeromobili per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge n. 106/1985, l'Aero Club d'Italia effettuera' operazioni di vigilanza, verifiche e controlli (art. 7, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 133/2010), avvalendosi, anche in accordo con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con l'Autorita' aeronautica (ENAC) e con il Ministero della difesa, di ditte certificate, di professionisti del settore, di personale reso disponibile dal MIMS e dal Ministero della difesa o di proprio personale.

Collegati


DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 7 dicembre 2021.pdf)Decreto 7 dicembre 2021
 
IT145 kB233

Tags: News

Articoli correlati