Assicurazione infortuni domestici
ID 9076 | | Visite: 2524 | News generali | Permalink: https://www.certifico.com/id/9076 |
Assicurazione infortuni domestici
La legge 3 dicembre 1999, n. 493 ha istituito una polizza assicurativa contro gli infortuni domestici che riconosce e valorizza chiunque, donna o uomo, impieghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell’ambito domestico.
I decreti ministeriali del 15 settembre 2000 danno attuazione alla legge, che ha finalità di prevenzione e risarcitorie, e dal 1° marzo 2001 l’assicurazione entra in vigore e la gestione viene affidata all’Inail. Con il successivo decreto ministeriale del 31 gennaio 2006 l’assicurazione viene estesa anche ai casi di infortunio mortale mentre la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 abbassa dal 33% al 27% la soglia di invalidità riconosciuta per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007.
Con la legge n.145 del 31 dicembre 2018 sono state apportate ulteriori modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2019: innalzamento da 65 anni a 67 anni di età per la tutela assicurativa; abbassamento del grado di inabilità permanente dal 27% al 16%; corresponsione della prestazione una tantum per i gradi di inabilità accertata compresi tra il 6% e il 15%; riconoscimento dell’assegno per l’assistenza personale continuativa ai titolari di rendita di cui all’articolo 76 del testo unico n.1124 del 1965.
E’ obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:
- ha un’età compresa tra i 18 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 i 67 anni compiuti
- svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
- non è legato da vincoli di subordinazione
- presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.
L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale terrazzi, ecc.).
Rientrano anche tra i luoghi tutelati le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. Non è tutelato, invece, l’infortunio in itinere.
Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che definiscono, ai sensi della legge 493/1999, il nucleo familiare rispetto ad altre esperienze di vita insieme.
In base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare:
- gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano
- tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione)
- i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni
- i lavoratori in mobilità
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione
- i lavoratori in cassa integrazione guadagni
- i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’ assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.
Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).
E’ escluso dall’obbligo assicurativo:
- colui che ha meno di 18 anni o a decorrere dal 1° gennaio 2019 più di 67 anni
- il lavoratore socialmente utile (Lsu)
- il titolare di una borsa lavoro
- l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
- il lavoratore part time
- il religioso
E’ esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato.
In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:
- ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui
- fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.
Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente del premio (24,00 euro).
Sono a disposizione degli assicurati Contact center, Inail sms e associazioni di categoria che forniscono tutte le informazioni necessarie a risolvere dubbi su aspetti normativi e procedurali.
Fonte: INAIL
Tags: News