Buona Pratica Agricola
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Buona Pratica Agricola
La Buona Pratica Agricola (BPA) ai sensi del Regolamento (CE) N. 396/2005 è l'impiego sicuro di prodotti fitosanitari raccomandato, autorizzato o registrato a livello nazionale, in condizioni reali, in ogni fase della produzione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione e della trasformazione di prodotti alimentari e mangimi; implica anche l'applicazione, a norma della direttiva 91/414/CEE (archiviata - ndr), dei principi del controllo antiparassitario integrato in una data zona climatica nonché il ricorso a quantità minime di antiparassitari e la fissazione di LMR/LMR temporanei al livello più basso che consente di ottenere l'effetto desiderato.
La BPA critica è la BPA, qualora esista più di una BPA per una combinazione di sostanza attiva/prodotto, che dà luogo al più elevato livello accettabile di residui di antiparassitari in una coltura trattata e costituisce la base per la fissazione dell'LMR;
I residui di antiparassitari sono le sostanze attive, i metaboliti e/o prodotti di degradazione o reazione di sostanze attive attualmente o precedentemente utilizzate in prodotti fitosanitari quali definiti nell'articolo 2, punto 1, della direttiva 91/414/CEE, che sono presenti nei o sui prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento, compresi in particolare quelli che possono risultare da un utilizzo in campo fitosanitario, veterinario o quali biocidi;
Il Livello Massimo di Residui (LMR) è la concentrazione massima ammissibile di residui di antiparassitari in o su alimenti o mangimi, fissata a norma del presente regolamento e basata sulle buone pratiche agricole e sul più basso livello di esposizione dei consumatori necessario per proteggere i consumatori vulnerabili.
Il Decreto Ministeriale del 19 Aprile 1999 istituisce il Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA).
Obiettivo principale del presente CBPA e' quello di contribuire anche a livello generale a realizzare la maggior protezione di tutte le acque dall'inquinamento da nitrati riducendo l'impatto ambientale dell'attivita agricola attraverso una piu' attenta gestione del bilancio dell'azoto.
L'applicazione del CBPA puo' inoltre contribuire a:
- realizzare modelli di agricoltura economicamente e ambientalmente sostenibili;
- proteggere indirettamente l'ambiente dalle fonti di azoto combinato anche di origine extra-agricola.
Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari (GU n.122 del 27-5-1995 - S.O. n. 60)
Approvazione del codice di buona pratica agricola (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999 S.O. n. 86)
...
La Direttiva CEE 91/676, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, stabilisce che gli Stati membri elaborino uno o piu' codici di buona pratica agricola (CBPA) da applicarsi a discrezione degli agricoltori.
La motivazione di fondo del CBPA, nonche' delle altre prescrizioni della Direttiva richiamata, concerne la tutela della salute umana, delle risorse viventi e degli ecosistemi acquatici, nonche' la salvaguardia di altri usi legittimi dell'acqua.
[panel]Regolamento (CE) N. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 70 del 16.3.2005)
Articolo 3 Definizioni
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2. Inoltre, si intende per:
a) «buona pratica agricola» (BPA): l'impiego sicuro di prodotti fitosanitari raccomandato, autorizzato o registrato a livello nazionale, in condizioni reali, in ogni fase della produzione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione e della trasformazione di prodotti alimentari e mangimi; implica anche l'applicazione, a norma della direttiva 91/414/CEE, dei principi del controllo antiparassitario integrato in una data zona climatica nonché il ricorso a quantità minime di antiparassitari e la fissazione di LMR/LMR temporanei al livello più basso che consente di ottenere l'effetto desiderato;[panel]
Decreto Ministeriale del 19 Aprile 1999
Codice di Buona Pratica Agricola
Origine e significato
La Direttiva CEE 91/676, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, stabilisce che gli Stati membri elaborino uno o piu' codici di buona pratica agricola (CBPA) da applicarsi a discrezione degli agricoltori.
La motivazione di fondo del CBPA, nonche' delle altre prescrizioni della Direttiva richiamata, concerne la tutela della salute umana, delle risorse viventi e degli ecosistemi acquatici, nonche' la salvaguardia di altri usi legittimi dell'acqua.
Il presente documento e' un CBPA che prende in considerazione esclusivamente i problemi dell'azoto in ottemperanza alla Direttiva comunitaria.
Il CBPA potra' costituire la base per l'elaborazione di codici mirati ad esigenze regionali o locali a discrezione delle competenti Amministrazioni, potra' inoltre rappresentare la base anche per l'elaborazione di altri CBPA riguardanti i problemi piu' diversi, come per esempio il fosforo, i prodotti organici di sintesi o le pratiche irrigue, dato che e' stato formulato con un'articolazione flessibile che ne consente un piu' facile adeguamento ad esigenze future di varia natura.
Nel CBPA, in modo complementare rispetto allo spirito della Direttiva comunitaria, si e' voluto tener conto specificatamente anche del ruolo positivo che l'agricoltura puo' svolgere nei confronti di altre fonti di inquinamento di natura extra-agricola.
Per le aree designate vulnerabili ai sensi della Direttiva in discorso, in quanto connesse con le acque superficiali e profonde inquinate o potenzialmente inquinabili dai nitrati provenienti da fonti agricole, la Direttiva prevede la predisposizione di programmi di azione obbligatori per gli agricoltori, che verranno elaborati separatamente.
Con un approccio analogo a quello adottato per la Direttiva 91/676 la Comunita' Europea ha affrontato il problema della prevenzione dell'inquinamento dei corpi idrici causato dalle acque reflue urbane.
La Direttiva in materia, la 91/271 concernente il trattamento delle acque reflue urbane, prevede che siano individuate "aree sensibili" costituite da "sistemi idrici" in cui l'inquinamento sia causato da scarichi fognari, nelle quali attuare interventi di risanamento.
Appare evidente come gli interventi previsti dalle due Direttive debbano essere coordinati, al fine principalmente di indirizzare in maniera corretta l'azione di prevenzione e risanamento, con i relativi oneri, verso le principali fonti di inquinamento presenti sul territorio.
Questo CBPA e' dedicato in primo luogo ai servizi di sviluppo agricolo, cioe' ai divulgatori agricoli sia di base - operanti nelle strutture pubbliche ed in quelle autogestite delle Organizzazioni professionali, - che, in particolar modo, specializzate in pedologia e conservazione del suolo nonche' gestione degli allevamenti.
Altri diretti utilizzatori del CBPA potranno comunque senza dubbio ritrovarsi tra gli agricoltori e gli allevatori, e nel relativo cospicuo indotto interessato ai problemi dell'inquinamento.
Le Regioni potranno curare, come suggerito dalla Direttiva richiamata, la formulazione e la realizzazione di programmi per la formazione e l'informazione degli agricoltori, al fine di promuovere l'applicazione del CBPA.
Per concludere, mentre, come sopra affermato, il CBPA e' applicabile a discrezione degli agricoltori, si deve far presente che le attivita' agricole attuate nelle aree riconosciute come
vulnerabili saranno oggetto di misure restrittive obbligatorie nell'ambito di programmi di azione definiti dalle competenti autorita'.
Infine le pratiche piu' incisive definite in questo CBPA, la cui adozione risultasse particolarmente onerosa da parte degli agricoltori, potranno essere opportunamente incentivate attraverso una applicazione mirata della opportunita' offerta dai Programmi Agroambientali predisposti dalle Regioni in attuazione del Regolamento CEE N. 2078/92.
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