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Gerarchia e rango degli Atti normativi

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Gerarchia atti normativi

Gerarchia e rango degli Atti normativi - Nozioni base 

La legislazione nazionale è ordinata secondo una precisa gerarchia:

0) COSTITUZIONE ITALIANA

1) NORME DI PRIMO LIVELLO 

1.Legge (L.) art. 70 della Costituzione

Atto del Parlamento adottato a seguito di uno specifico procedimento, disciplinato dalla stessa Costituzione.

2. Regolamenti del Governo (d.p.r.) art.17 L.n.400/1988

Atti normativi di rango immediatamente inferiore alla legge, che sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

3. Decreto legislativo (d.lgs.) art.76 della Costituzione

Atto con valore di legge adottato dal Governo in attuazione di una legge delega del Parlamento che ne stabilisce materia, limiti, principi e termini. Il decreto legislativo, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri, viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione.

4. Decreto legge (d.l.) art.77 della Costituzione

Atto con valore di legge adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza, che viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione. Il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia sin dall'inizio. Le Camere, tuttavia, possono regolare con una legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge.

2) NORME DI SECONDO LIVELLO

1. D.M. - Decreto Ministeriale (Emanato dai Vari Ministeri)
2. D.P.C.M. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3. D.C.I. - Delibera Comitato Interministeriale

3) NORME DI TERZO LIVELLO

1. Circolari
2. Interpretazioni
3. Ordinanze

4. ALTRE

Disegno di legge (d.d.l.) artt.71 e 72 della Costituzione

Atto d’iniziativa legislativa deliberato dal Governo. Il disegno di legge non ha valore normativo fin quando non diviene legge con la approvazione da parte sia della Camera che del Senato del medesimo testo.

Regole fondamentali

La Costituzione detta le regole ed i principi fondamentali sui quali si basa la nostra Repubblica, e cioè quei principi che devono reggere i rapporti fra cittadini e fra cittadini e lo Stato, nonché i rapporti politici ed economici. Alla Costituzione devono conformarsi tutte le altre norme previste dalle fonti di grado inferiore; se queste ultime risultano in contrasto, vengono dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale ed eliminate dall’ordinamento giuridico. Il raccordo/coordinamento di leggi promulgate in tempi diversi è strutturato con le seguenti regole fondamentali:

1. una norma successiva di grado inferiore non può modificare una norma precedente di grado superiore;
2. tra norme di pari efficacia quelle successive abrogano ed integrano quelle precedenti.

 
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