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INAIL | Autoliquidazione annuale dei premi 2017/2018

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Autoliquidazione INAIL 2017 2018

INAIL | Autoliquidazione annuale dei premi 2017/2018

Guida Autoliquidazione annuale dei premi 2017/2018 ed istruzioni operative 

Autoliquidazione annuale premi 2017/2018

Novità

- Addizionale fondo vittime dell’amianto misura anno 2017 e non applicazione anno 2018

Come già illustrato nella circolare Inail n. 2 del 10 gennaio 2018, l’articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto che per il triennio 2018-2020 a carico delle imprese non si applica l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

Pertanto, detta addizionale non è dovuta sul premio di rata 2018. Per l’anno 2017, invece, l’addizionale è dovuta in sede di regolazione ed è fissata come segue:

- nella misura dell’1,29% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30;
- nella misura dello 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del settore navigazione di cui all’articolo 3, comma 4, del medesimo decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30 relative alle categorie naviglio Trasporto Passeggeri e Concessionari di Bordo, Trasporto Merci Nazionale e Internazionale.

- Sospensione applicazione sgravi pesca costiera e nelle acque interne e lagunari

L’agevolazione costituisce aiuto di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

E' sospesa l’applicazione della riduzione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ai premi e contributi assicurativi riscossi dall’Inail dal 1° gennaio 2018.

Sono quindi dovuti in misura intera i premi per l’autoliquidazione 2017/2018 da versare entro il 16 febbraio 2018 in unica soluzione oppure in quattro rate entro il 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2018:

a) dai datori di lavoro iscritti alla gestione Navigazione per l’assicurazione dei componenti l’equipaggio delle navi da pesca, assicurati con la categoria naviglio 73 “Pesca costiera”. A tal fine è stato previsto il nuovo profilo tariffario Personale Ital/Comunit sospensione sgravi che sostituisce il profilo Personale Ital/Comunit con sgravi;

b) dai pescatori della piccola pesca marittima e nelle acque interne e lagunari tenuti ad assicurare i familiari alla voce di tariffa 1200 della tariffa industria con la polizza dipendenti.

La sospensione dell’applicazione dell’agevolazione dal 1° gennaio 2018 comporta altresì il pagamento nella misura intera anche del premio 2017 che va regolato, come noto, entro la scadenza del 16 febbraio del corrente anno.

Riepilogo scadenze e servizi

Si ricorda che i datori di lavoro titolari di PAT e le imprese armatoriali titolari di PAN devono effettuare l’autoliquidazione tramite i servizi telematici disponibili in www.inail.it Servizi online ed effettuare i versamenti esclusivamente tramite il modello F24.

Fermo restando il termine del 16 febbraio 2018 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2017 è il 28 febbraio 2017.

I datori di lavoro titolari di PAT devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici ALPI online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2017/2018 da indicare nel modello F24 è 902018.

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online Invio retribuzioni e calcolo del premio.

Il servizio dopo aver calcolato il premio dovuto indica il numero di riferimento da riportare nel modello F24. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il Certificato di assicurazione dell’equipaggio.

I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2018 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2017, entro il 16 febbraio 2018 devono inviare all'Inail, ai sensi dell'art. 28, comma 6, d.p.r. 1124/1965, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione presunto. Inoltre, devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con l'analogo servizio Riduzione presunto per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

Fonte: INAIL

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Tags: Sicurezza lavoro News

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