Norma regolamentare comunale contrastante con norma di legge: disapplicazione
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Norma regolamentare comunale contrastante con una norma di legge: disapplicazione
In tema di disapplicazione dei regolamenti si veda Cons. Stato, Sez. VI, 14 luglio 2014, n. 3623, (norma regolamentare comunale contrastante con norma di legge)
Processo amministrativo
Il G.A. può disapplicare i regolamenti comunali illegittimi
Consiglio di Stato, sez. VI, 14 luglio 2014, n. 3623
Il Consiglio di Stato affronta il delicato problema della disapplicazione in luogo dell'annullamento di norme regolamentari che, ai fini del decidere, si pongano in posizione critica.
Secondo i giudici di Palazzo Spada al giudice amministrativo è consentito disapplicare, ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo, la norma secondaria di regolamento, qualora essa contrasti in termini di palese contrapposizione con il disposto legislativo primario, cui dovrebbe dare esecuzione. Difatti il giudice amministrativo, in applicazione del principio della gerarchia delle fonti, può valutare direttamente, attraverso lo strumento della disapplicazione del regolamento, il contrasto tra provvedimento e legge, eventualmente annullando il provvedimento a prescindere dell’impugnazione congiunta del regolamento.
L’istituto della disapplicazione di una norma regolamentare illegittima, per la sua intima struttura, non richiede che siano evocate in giudizio le autorità che quel regolamento hanno adottato, perchè quell’atto, dopo la pronuncia del giudice, conserva la sua efficacia nell’ordinamento giuridico; la notificazione del ricorso è indispensabile allorquando la pronuncia del giudice elimini dall’ordinamento gli atti impugnati, perchè l’autorità emanante ha l’interesse, tutelato dall’art. 24 della Costituzione, alla loro conservazione.
A parer del Consiglio di Stato il giudice di prime cure ha errato nel dichiarare inammissibile il ricorso a cagione della omessa chiamata in giudizio dell'amministrazione che aveva adottato le norme regolamentari, e ciò proprio per la ragione che il ricorrente non ne chiedeva l'annullamento, bensì la semplice disapplicazione ai fini del decidere.
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