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Triossido di Cromo: il 21 Settembre 2017 termina l'uso in UE

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Triossido di Cromo: il 21 Settembre 2017 termina l'uso in UE

Finirà in questa data l'uso del triossido di cromo nell'Unione Europea, salvo autorizzazioni.

Il Regolamento (UE) 348/2013 stabilisce che il 21 settembre 2017, che modifica l'all. XIV del REACH è la data oltre la quale il triossido di cromo non potrà più essere utilizzato - entro i confini dell'Unione Europea - salvo disporre di una specifica autorizzazione.

Chi volesse chiedere l'autorizzazione e avere la certezza di una risposta (positiva o negativa che sia) entro il 21 settembre 2017 doveva presentare la domanda entro la data del 21 marzo 2016.

Le stesse scadenze si applicano anche alle seguenti sostanze:

  • Acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri (acido cromico, acido dicromico, oligomeri dell'acido cromico e dicromico)
  • Dicromato di sodio
  • Dicromato di potassio
  • Dicromato di ammonio
  • Cromato di potassio
  • Cromato di sodio

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L'ECHA ha pubblicato sul suo sito web FAQ per chiarire gli obblighi giuridici per gli utilizzatori a valle dei composti di Cromo VI dopo la data di scadenza del 21 settembre 2017.

Helsinki, 23 agosto 2017

Gli utenti a valle possono continuare a utilizzare i composti Chromium VI dopo il termine d'uso della sostanza, anche se la Commissione non ha deciso di concedere o di non concedere un'autorizzazione.

Tale proseguimento è possibile se un'impresa che si trova sulla catena di approvvigionamento ha chiesto un'autorizzazione per il loro utilizzo prima dell'ultima data di applicazione, il 21 marzo 2016.

Finché l'autorizzazione è in sospeso, gli utenti a valle non devono fare nulla. Una volta che la Commissione ha preso la sua decisione e se viene concessa un'autorizzazione, gli utenti a valle dovranno notificare il loro utilizzo all'ECHA.

https://echa.europa.eu/it/-/sunset-date-for-chromium-vi-compounds-approaches-what-should-downstream-users-do-

Fonte ECHA

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Regolamento n. 348/2013 della Commissione del 17 aprile 2013 recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Collegati

Elenco sostanze soggette ad autorizzazione REACH (Allegato XIV)

Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH

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Scarica questo file (Regolamento UE 348 2013.pdf)Regolamento (UE) 348/2013
Triossido di cromo
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Tags: Chemicals Reach

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