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Circolare 133/2017 Sicurezza della navigazione

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Circolare 133/2017 Sicurezza navigazione: pesatura containers e documento VGM

MIT Circolare n. 133 del 5 giugno 2017

Indicazioni relative alla sicurezza della navigazione in mare e delle navi adibite al trasporto dei container, tra cui quelle relative alla pesatura obbligatoria dei containers prima dell’imbarco su navi attraverso la produzione del documento VGM

Oggetto: Decreto Dirigenziale n. 447/2016 in data 5 maggio 2016 (G.U. n°110 del 12 maggio 2016) - “Approvazione delle linee guida applicative per la determinazione della «massa lorda verificata del contenitore» (Verified Gross Mass packed container - VGM) - Regola VI/2 della convenzione SOLAS 74, emendata dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014”

Il Comitato di sicurezza marittima dell’IMO, nel corso del MSC 94, ha adottato la Risoluzione MSC. 380(94) del 21.11.2014 attraverso la quale sono state apportate modifiche alla regola 2 del capitolo VI della Convenzione internazionale Solas 74, come emendata, entrata in vigore dal 1° luglio 2016, ed al riguardo questo Comando Generale ha emanato apposite disposizioni attraverso il DD in argomento e la Circolare SG 125/2016.

Premesso quanto sopra, questo Reparto, in sede di applicazione della sopra richiamata normativa, è stato interessato, dai vari soggetti direttamente coinvolti nel processo applicativo, circa alcune peculiari attività per le quali si ritiene necessario fornire, attraverso l’allegato alla presente circolare, aggiornamenti interpretativi per una piena, corretta ed armonizzata applicazione sia della Regola VI/2 della Convenzione SOLAS 74 che dello strumento normativo nazionale.

In particolare, atteso che si è conclusa la fase di pragmatica prima applicazione prevista dalla MSC.1/Circ.1548 e che dall’attività fino ad oggi eseguita sono state rilevate criticità durante le verifiche documentali, risulta necessario fornire ulteriori e puntuali indicazioni per quanto attiene ai controlli sulla dichiarazione del VGM, anche attraverso l’eventuale pesatura del contenitore.

Scopo della presente circolare, quindi, al fine di garantire un progressivo e costante allineamento nonché l’interscambio informativo tra i diversi soggetti, è quello di prevedere, tra l’altro, dati uniformi a beneficio di tutti coloro che sono chiamati al puntuale rispetto della normativa nazionale ed internazionale di riferimento, nonché assicurare la più ampia e tempestiva circolazione delle informazioni VGM al fine di consentire, in particolare all’organo di controllo, una verifica costante ed in tempo reale della dichiarazione VGM che assicuri il monitoraggio delle procedure e tecnologie impiegate per la certificazione e dei canali di trasmissione del dato.

Quanto sopra si rende tanto più necessario con riferimento al metodo 2 in considerazione dell’elevato numero di soggetti che hanno optato per tale tipologia di pesatura.

Infine, si ritiene opportuno ribadire che l’acquisita esperienza internazionale, relativa agli incidenti causati dalle non corrette modalità di riempimento dei contenitori e delle relative operazioni di rizzaggio dei colli al loro interno, suggerisce di prendere in debita considerazione, da parte dei soggetti direttamente coinvolti nel processo, anche le istruzioni fornite dal codice CTU (Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units) che, ancorché obbligatorio per il solo trasporto terrestre, può costituire un validissimo ausilio per la sicurezza del trasporto marittimo in containers.

Resta inteso che - come condiviso con la Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne - è facoltà dell’Autorità di Sistema Portuale e, laddove non istituita dell’Autorità Marittima, disciplinare, ove ritenuto necessario, con appositi provvedimenti, l’ingresso e la disciplina della movimentazione della merce in ambito portuale, auspicando che la pesatura dei container avvenga prima dell’accesso ai varchi portuali anche per ragioni di safety e security.

La circolare SG 125/2016 del 31 maggio 2016 è abrogata.

Allegato alla Circolare Serie Generale 133/2017

A. Decreto Dirigenziale n. 447/2016 in data 5 maggio 2016 pubblicato sulla G.U. n° 110 del 12 maggio 2016.

B. Linee guida applicative allegate al Decreto Dirigenziale e MSC.1/Circ. 1475 del 9 giugno 2014.

C. Sanzioni

Annesso: DICHIARAZIONE VGM

...

1° luglio 2017 - Termine del periodo transitorio strumenti di pesatura diversi da quelli regolamentati

Il regolamento SOLAS consente due metodi per verificare la massa lorda dei contenitori confezionati:

- Metodo 1: peso del contenitore confezionato;

- Metodo 2: peso di tutti i colli e gli articoli del carico, compresa la massa di pallet, e altro materiale di fissaggio del confezionamento nel container e aggiungendo la tara del container alla somma delle singole masse, utilizzando un metodo certificato approvato dalla l'autorità competente dello Stato in cui è stato completato il confezionamento.

Fino al 30 giugno 2017, sono ammessi strumenti di pesatura diversi da quelli regolamentati, purché l’errore massimo permesso per detti strumenti non sia superiore a 2 volte e ½ quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati (aventi analoghe caratteristiche) e non sia comunque superiore a +/- 500kg.

Per ciò che riguarda il metodo 2 era stato concesso un periodo transitorio, fino al 1° luglio 2017,  nel quale gli operatori in possesso dei requisiti soggettivi potevano ottenere la certificazione del processo di pesatura. A partire da tale data il Comando Generale delle Capitanerie di Porto è l’autorità preposta dallo stato italiano e permetterà l’utilizzo del metodo 2 a quelle aziende in possesso di una certificazione AEO/ISO 9001 o 28000 a patto che le procedure di pesatura siano parte della certificazione stessa.

Consultazione riferimenti normativi:

Capitaneria spiega il Decreto sul peso verificato dei container (VGM)

Decreto 5 maggio 2016

Container: dal 1° Luglio la Dichiarazione della massa lorda "verificata" SOLAS

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Tags: IMO Trasporto marittimo