Il 31 Marzo di ogni anno scade il termine per effettuare la comunicazione all’Inail dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, come previsto dal D.Lgs. n.81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro).
Il datore di lavoro o il dirigente hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) (articolo 18, lettera aa) del decreto legislativo 81/2008 così come modificato dall’articolo 13, lettera f) del d.lgs. 106/2009).
Il servizio è fruibile online per facilitare lo specifico adempimento a carico dei datori di lavoro per unità produttiva e consente ai datori di lavoro di poter visualizzare la situazione delle comunicazioni effettuate.
L’Inail ha chiarito che tale tipologia di adempimento dovrà essere compiuta, tramite la procedura telematica entro il 31 Marzo.
Tale comunicazione fotografa la situazione presente in azienda al 31 dicembre dell’anno precedente, per cui verranno comunicati i nominativi dei rappresentanti in carica in tale data.
Le aziende sono obbligate esclusivamente alla comunicazione delle nomine effettuate e delle variazioni intervenute nell’anno precedente.
Sono obbligate a effettuare la comunicazione tutte le aziende operanti in tutti i settori di attività, privati e pubblici, con qualsiasi tipologia di rischio, con esclusione delle Amministrazioni e degli Istituti (Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ecc).
La comunicazione da effettuare entro il 31 marzo 2019 riguarda esclusivamente i dati del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza, mentre per i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali o di comparto non va effettuata alcuna comunicazione.
Nel caso in cui non sia stato possibile eleggere direttamente il RLS, in quanto non vi è stata disponibilità da parte dei dipendenti, e non sia presente un RLS territoriale, il datore di lavoro non è tenuto ad alcuna comunicazione e non è soggetto, pertanto, alla sanzione amministrativa per l’omissione di essa.
D.Lgs. 81/2008 Art 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa)
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D.Lgs.81/2008 Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
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comma 1
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
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