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Decreto 23 febbraio 2016

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Decreto 23 febbraio 2016

Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"

Art. 1.

Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015

1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per l’attività edilizia,», sono aggiunte le seguenti: «nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative,»;

b) all’art. 5:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all’art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all’art. 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347.».

GU n. 245 del 19 Ottobre 2016

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