Decreto 27 marzo 1998
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Decreto 27 marzo 1998
Mobilita' sostenibile nelle aree urbane.
(GU n.179 del 03.08.1998)
Art. 1.
1. Le regioni devono adottare entro il 30 giugno 1999 il piano regionale per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991.
Art. 2.
1. I sindaci dei comuni di cui all'allegato III del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, e tutti gli altri comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 dei decreti del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, adottano le misure adeguate, ai sensi delle leggi sanitarie, per la prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinanti, qualora sia accertato o prevedibile il superamento dei limiti e degli obiettivi di qualita' dell'aria stabiliti dai decreti ministeriali 25 novembre 1994 e 16 maggio 1996.
Art. 3.
1. Le imprese e gli enti pubblici con singole unita' locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente piu' di 800 addetti ubicate nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 2, adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della mobilita' aziendale.
Il piano e' finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico.
2. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni il comune stipula con l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l'applicazione del piano. Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che dovra' contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti.
3. Viene istituita dai comuni di cui al comma 1 dell'art. 2, presso l'ufficio tecnico del traffico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilita' aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto. Le imprese e gli enti con singole unita' locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della mobilita' aziendale ed usufruire della struttura di supporto. Tale struttura potra' avvalersi di consulenze esterne.
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