Decreto 28 dicembre 2007
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Decreto 28 dicembre 2007
Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute.
(GU n.41 del 18-02-2008)
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici economicamente
disagiati, ai sensi dell’art. 1, comma 375 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche¤ per i clienti domestici in grave condizione di salute, tale da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per l’esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.
2. Nell’ambito della revisione dell’ordinamento tariffario per i clienti domestici del settore elettrico, l’Autorita' per l’energia elettrica e il gas definisce la compensazione
della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti di cui al comma 1, in modo che la stessa:
a) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;
b) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti;
c) promuova un uso efficiente delle risorse.
3. La compensazione di cui al comma 1 e' applicata alla spesa complessiva sostenuta, comprensiva della quota fissa e delle quote variabili relative ai consumi di energia elettrica, incluse le componenti A e UC applicate alla clientela domestica agevolata.
4. Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui al presente decreto sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico. Per la copertura dei suddetti oneri, l’Autorita' per l’energia elettrica e il gas istituisce una apposita componente tariffaria applicata alla generalita' dell’utenza, che alimentera' un conto gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, secondo gli indirizzi della medesima Autorita', ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti di cui al comma 1.
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