DPCM 8 Marzo 2020: autodichiarazione spostamento persone fisiche
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DPCM 8 Marzo 2020: autodichiarazione spostamento persone fisiche
In allegato Modulo PDF spostamento persone alla luce del DPCM 22 Marzo 2020 (Vedi anche nuovo Modello qui) - Formato PDF
In allegato Modulo PDF editabile spostamento persone alla luce del DPCM 9 Marzo 2020 valido su tutto il territorio nazionale (Vedi anche nuovo Modello qui) - Formato PDF/DOC
Fonte: MIT
In allegato Nuovo Modulo spostamento persone alla luce del DPCM 9 Marzo 2020 valido su tutto il territorio nazionale (Vedi anche nuovo Modello qui) - Formato PDF/DOC
Fonte: MIT
In allegato modulo Ministero dell'Interno autodichiarazione spostamento persone fisiche in entrata, in uscita, nonchè all'interno della regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, co. 1, dello stesso decreto in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato).
L'autodichiarazione va esibita durante eventuali controlli (Organi di polizia, altri - vedi a seguire).
ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) (articolo 1 sostituito da art. 1 DPCM 9 marzo 2020 - archivio) 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure: (punto sostituito da art. 1 DPCM 9 marzo 2020 - archivio). ... ART. 4 (Monitoraggio delle misure)
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; (lettera modificata da art. 2. c.3 DPCM 9 marzo 2020 - archivio).
1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 1, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6.
Art. 650 Codice penale
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.
Fonte
Ministero dell'Interno
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