Disegno di Legge Europea 2017
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Disegno di Legge Europea 2017
Disegno di legge - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017
AC. 4505 B
Il disegno di legge europea 2017 (C. 4505-B), già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, è all'esame della Camera in seconda lettura, limitatamente alle modifiche agli articoli 12 e 16 apportate dall'Assemblea del Senato.
La prima modifica approvata dal Senato ha ad oggetto l'articolo 12 riguardante la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina, che prevede disposizioni di attuazione della direttiva 2015/2203/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio.
La seconda modifica approvata dal Senato concerne l''articolo 16 che integra le disposizioni, dettate dall'art. 78-sexies del cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque - al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo, nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee - onde pervenire al superamento di alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI.
Dopo il passaggio al Senato il provvedimento attende ora l’approvazione definitiva da parte della Camera.
Iter
- Prima Lettura Camera
Disegno di legge C. 4505 Presentato il 19 maggio 2017
- Iter in Commissione
Esame in Commissione (iniziato il 1° giugno 2017 e concluso il 5 luglio 2017)
- Iter in Assemblea
Discussione in Assemblea (iniziata il 10 luglio 2017 e conclusa il 20 luglio 2017. Approvato)
- Prima lettura Senato
Disegno di legge ( S. 2886) Trasmesso dalla Camera il 21 luglio 2017
- Seconda lettura Senato
Disegno di legge C. 4505-B Trasmesso dal Senato l'11 ottobre 2017
- Iter in Commissione
Esame in Commissione (iniziato il 18 ottobre 2017 e concluso il 25 ottobre 2017)
Si riportano di seguito alcune delle modifiche afferenti:
- disposizioni in materia di salute (disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele),
- in materia di tutela dell'ambiente - TUA (disposizioni in materia di tutela delle acque - monitoraggio delle sostanze chimiche, corretta attuazione della direttiva 91/271/ CEE in materia di acque reflue urbane, con riferimento all’applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici e disposizioni in materia di emissioni industriali).
- ed altre disposizioni riguardanti, in particolare, l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori, che prevedono la ricostituzione delle Commissioni di esame per il conseguimento dell’abilitazione alla manutenzione degli ascensori.
Nel dettaglio:
CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE |
Art. 15. Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele. 1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, è inserito il seguente: «Art. 10-bis. – (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 48 del regolamento in materia di pubblicità). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo comma, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro». |
CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL’AMBIENTE |
Art. 16. Disposizioni in materia di tutela delle acque. Monitoraggio delle sostanze chimiche. Caso EU Pilot 7304/15/ENVI All’articolo 78-sexies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le autorità di bacino distrettuali promuovono intese con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l’intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell’allegato 1 alla parte terza. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato della qualità delle acque, le autorità di bacino distrettuali promuovono altresì intese con i medesimi soggetti di cui al periodo precedente finalizzate all’adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d’inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’ISPRA rende disponibile mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale l’elenco dei laboratori del sistema delle agenzie dotati delle metodiche di analisi disponibili a costi sostenibili, conformi ai requisiti di cui al paragrafo A.2.8-bis dell’allegato 1 alla parte terza. Le autorità di bacino distrettuali rendono disponibili nel proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate da tali laboratori» ART. 17. Corretta attuazione della direttiva 91/271/ CEE in materia di acque reflue urbane, con riferimento all’applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici). 1. Nella tabella 2 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili », le parole: « Potenzialità impianto in A.E. » sono sostituite dalle seguenti: « Carico generato dall’agglomerato in A.E. ». ART. 18. Disposizioni in materia di emissioni industriali – Caso EU Pilot 8978/16/ENVI. 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: |
CAPO VIII - ALTRE DISPOSIZIONI |
ART. 23. Disposizioni per l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori 1. Al fine di assicurare l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione previsto dall’articolo 15, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal prefetto in seguito all’esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi a un’apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, con laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da un’azienda sanitaria locale, ovvero da un’agenzia regionale per la protezione ambientale, qualora le disposizioni regionali di attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano a tale agenzia le competenze in materia. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. La data e la sede delle sessioni di esame è determinata dal prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame per tutte le domande presentate nella regione allo scopo di razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione. 3. Gli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, sono abrogati. 4. Il Governo è autorizzato a modificare, con apposito regolamento, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle disposizioni del presente articolo. Alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi del presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo. |
Fonte: Camera dei Deputati
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