Sicurezza: settori di attività a "Basso Rischio Infortunistico" (BRI)
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Sicurezza in aziende a "Basso Rischio Infortunistico": non ancora disponibile il Modello VR previsto.
Modello BRI (Autocertificazione) per aziende in settori di attività a "Basso Rischio Infortunistico" per poter dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/2008: non è ancora disponibile, a 3 anni, il Decreto MLPS (di attuazione del Decreto del fare) previsto, che dovrà individuare i settori di attività BRI e introdurre lo stesso Modello.
Note a 3 anni dal Decreto MLPS previsto nell'Art. 29 6 ter.
La valutazione dei rischi, può in generale essere effettuata ad oggi, con le modalità:
1. DVR;
2. Procedure standardizzate;
Tra le modifiche introdotte dal Decreto legge 69/2013 (Decreto del fare), convertito con modificazioni con la legge n. 98 del 9 agosto 2013, c'è l'introduzione della valutazione dei rischi per aziende che operano nei "settori di attività a basso rischio infortunistico", non ancora individuate dal Decreto MLPS di attuazione previsto, con allegato anche apposito "Modello" che secondo i dettami del Decreto (di semplificazione) dovrebbe essere di tipo "Autocertificazione".
MLPS - Relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo (articolo 6, comma 8, lett. e), del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), 22 gennaio 2016.
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In attuazione del decreto del fare è stato predisposto lo schema di decreto, ex articolo 29, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di procedere all’“Individuazione dei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il Decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende dì utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo”.
Tale Decreto sarà corredato da una serie di supporti alla valutazione dei rischi semplificata, attualmente in fase di elaborazione da parte di un apposito gruppo tecnico, coordinato dalla scrivente Direzione Generale, costituito da rappresentanti dell’INAIL e del coordinamento tecnico delle regioni.
A seguire l'Art. 29 del D. L.gs. 81/2008 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) comma 5, 6, 6bis, 6ter, 6quater, 7.
Allegato alla notizia l'Art. 29 completo con Note.
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi
Modello PROCEDURE STANDARDIZZATE Valutazione dei Rischi - ULSS 4 / 20 Veneto
D.Lgs. 81/2008
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Art. 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi)
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5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,(6) i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f).
Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.
Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).(2) (3) (4) (5)
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a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
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6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,6 i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f).
Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.(3)
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.
6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda.
Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.(6) (7)
6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment).(6) (9)
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
...
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
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b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
c) [Lettera soppressa dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.](1)
Tutto l'Art. 29 in allegato
(1)
Il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 8, comma 12) che "al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di dodici mesi".
(2)
Decreto-Legge 12 maggio 2012, n. 57 -Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese ha modificato l'art. 29, comma 5, prorogando di 6 mesi la autocertificazione.
(3)
Decreto interministeriale, 30 novembre 2012 - Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.
(4)
La Legge 24 dicembre 2012, n. 228, (art. 1, comma 388, tabella 2, n. 9) dispone la modificato l'art. 29, comma 5, prorogando al 30 giugno 2013 il precedente termine.
(5)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 31 gennaio 2013, n. 2583 - Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate - chiarimenti inerenti al termine finale dell’esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni).
(6)
Il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (art. 32, c. 1, lett. b), dispone la modifica dell'art. 29, commi 5 e 6 e aggiunge i commi 6-ter e 6-quater.
Il comma 2 dell'art. 32 dispone che il decreto di cui al comma 6 ter venga adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso.
(7)
Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(8)
La legge 30 ottobre 2014, n. 161, all'articolo 13 modifica il comma 3.
(9)
Comma sostituito dall'art. 20, comma 1 lett. f del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.