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Rifiuti ADR

ID 2054 | | Visite: 5968 | Certifico ADRPermalink: https://www.certifico.com/id/2054

ADR 2.1.3
Classificazione di materie, comprese le soluzioni e miscele (come preparati e rifiuti), non nominativamente menzionate

2.1.3.1 
Le materie, comprese le soluzioni e miscele, non nominativamente menzionate, devono essere classificate in funzione del loro grado di pericolo secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi. Il o i pericoli presentati da una materia devono essere determinati in base alle sue caratteristiche fisiche e chimiche e alle sue proprietà fisiologiche. Si deve tenere ugualmente conto di queste caratteristiche e proprietà quando, tenuto conto dell'esperienza, ne deriva una classificazione più severa.

2.1.3.2 
Una materia non nominativamente menzionata nella Tabella A del capitolo 3.2, e presentante un solo pericolo, deve essere classificata nella classe pertinente in una rubrica collettiva figurante nella sottosezione 2.2.x.3 della suddetta classe.

2.1.3.3 
Ad una soluzione o miscela che soddisfa i criteri di classificazione dell’ADR, composta da una singola sostanza predominante menzionata per nome nella Tabella A del capitolo 3.2 e da una o più sostanze non sottoposte alle disposizioni dell’ADR o da tracce di una o più sostanze menzionate per nome nella Tabella A del capitolo 3.2, deve essere assegnato il numero ONU e la designazione ufficiale di trasporto della sostanza predominante menzionata per nome nella Tabella A del capitolo 3.2 a meno che:

a. La soluzione o miscela sia menzionata per nome nella Tabella A del capitolo 3.2;
b. Il nome e la descrizione della sostanza menzionata per nome nella Tabella A del capitolo 3.2 indichi specificamente che si applicano alla sostanza pura;
c. La classe, il codice di classificazione, il gruppo di imballaggio o lo stato fisico della soluzione o miscela sia diverso da quello della sostanza menzionata per nome nella Tabella A del capitolo 3.2; o
d Le caratteristiche pericolose e le proprietà della soluzione o miscela necessitino misure di intervento di emergenza diverse da quelle prescritte per la sostanza menzionata per nome nella Tabella A del capitolo 3.2.

In questi altri casi, eccetto quello descritto in (a), la soluzione o miscela deve essere classificata come una materia non menzionata per nome nella relativa classe nella rubrica collettiva elencata nella sotto-sezione 2.2.x.3 di questa classe tenendo presenti i rischi sussidiari presentati da quella soluzione o miscela, se ne esistono, salvo che la soluzione o miscela non soddisfi i criteri di ogni classe, nel cui caso non è sottoposta alle disposizioni dell’ADR.

2.1.3.4 
Le soluzioni e miscele contenenti una materia appartenente ad una delle rubriche menzionate al 2.1.3.4.1 o al 2.1.3.4.2 devono essere classificate conformemente alle disposizioni di tali paragrafi.

2.1.3.4.1 
Le soluzioni e miscele contenenti una delle materie nominativamente menzionate qui di seguito devono sempre essere classificate nella stessa rubrica della materia che contengono, purché non presentino le caratteristiche di pericolo indicate al 2.1.3.5.3:

a. Classe 3
N° ONU 1921 PROPILENIMMINA STABILIZZATA;
N° ONU 3064 NITROGLICERINA IN SOLUZIONE ALCOLICA, con più del 1% ma non più del 5% di nitroglicerina.

b. Classe 6.1
N° ONU 1051 CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO, con meno del 3% d'acqua;
N° ONU 1185 ETILENIMMINA STABILIZZATA;
N° ONU 1259 NICHELTETRACARBONILE;
N° ONU 1613 CIANURO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA (ACIDO CIANIDRICO IN SOLUZIONE ACQUOSA) contenente al massimo il 20% di cianuro di idrogeno;
N° ONU 1614 CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO, con meno del 3% d'acqua e assorbito da un materiale inerte poroso;
N° ONU 1994 FERROPENTACARBONILE;
N° ONU 2480 ISOCIANATO DI METILE;
N° ONU 2481 ISOCIANATO DI ETILE;
N° ONU 3294 CIANURO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ALCOLICA contenente al massimo il 45% di cianuro di idrogeno.

c. Classe 8
N° ONU 1052 FLUORURO DI IDROGENO ANIDRO;
N° ONU 1744 BROMO o N° ONU 1744 BROMO IN SOLUZIONE;
N° ONU 1790 ACIDO FLUORIDRICO in soluzione contenente più dell'85% di fluoruro di idrogeno;
N° ONU 2576 OSSIBROMURO DI FOSFORO FUSO.

2.1.3.4.2 
Le soluzioni e miscele contenenti una materia appartenente ad una delle seguenti rubriche della classe 9:

N° ONU 2315 POLICLORODIFENILI LIQUIDI;
N° ONU 3432 POLICLORODIFENILI SOLIDI;
N° ONU 3151 DIFENILI POLIALOGENATI LIQUIDI, o
N° ONU 3151 TERFENILI POLIALOGENATI LIQUIDI;
N° ONU 3152 DIFENILI POLIALOGENATI SOLIDI o
N° ONU 3152 TERFENILI POLIALOGENATI SOLIDI

devono sempre essere classificate sotto la stessa rubrica della classe 9, a condizione che:

a. non contengano in aggiunta componenti pericolosi diversi dai componenti del gruppo di imballaggio III delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 o 8; e
b. non presentino le caratteristiche di pericolo indicate al 2.1.3.5.3.

2.1.3.5 
Le materie non nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, aventi più caratteristiche di pericolo, e le soluzioni o miscele che soddisfano i criteri di classificazione dell’ADR contenenti più materie pericolose, devono essere classificate in una rubrica collettiva (vedere 2.1.2.5) e con un gruppo di imballaggio della classe pertinente, conformemente alle loro caratteristiche di pericolo. 
Questa classificazione conforme alle caratteristiche di pericolo deve essere effettuata nel seguente modo: 

2.1.3.5.1 
Le caratteristiche fisiche e chimiche e le proprietà fisiologiche devono essere determinate mediante misura o calcolo e la materia, soluzione o miscela deve essere classificata secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi. 

2.1.3.5.2 
Se questa determinazione non è possibile senza costi o prestazioni sproporzionati (per esempio per alcuni rifiuti), la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe del componente che presenta il pericolo preponderante. 

2.1.3.5.3 
Se le caratteristiche di pericolo della materia, soluzione o miscela rientrano in più classi o gruppi di materie qui sotto indicate, la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe o nel gruppo di materie corrispondente al pericolo preponderante nel seguente ordine di precedenza:

a. Materiali della classe 7 (salvo i materiali radioattivi in colli esenti, per i quali si applica la disposizione speciale 290 del capitolo 3.3, eccetto per il N° ONU 3507 ESAFLUORURO DI URANIO, MATERIALE RADIOATTIVO, COLLI ESENTI, nel qual caso le altre proprietà pericolose devono essere considerate come preponderanti);
b. Materie della classe 1;
c. Materie della classe 2;
d. Esplosivi liquidi desensibilizzati della classe 3;
e. Materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati della classe 4.1;
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f. Materie piroforiche della classe 4.2;
g. Materie della classe 5.2;
h. Materie della Classe 6.1 che soddisfano i criteri di tossicità per inalazione del gruppo di imballaggio I [le materie che soddisfano i criteri di classificazione della classe 8 e che presentano una tossicità alla inalazione di polveri fini e nebbie (CL50) corrispondente al gruppo di imballaggio I, ma la cui tossicità all'ingestione o all'assorbimento cutaneo corrisponda solo al gruppo di imballaggio III o che presentano un grado di tossicità ancor minore devono essere assegnate alla classe 8];
i. Materie infettanti della classe 6.2.

2.1.3.5.4 
Se le caratteristiche di pericolo della materia rientrano in più classi o gruppi di materie non citati al 2.1.3.5.3 qui sopra, la materia deve essere classificata secondo la stessa procedura, ma la classe pertinente deve essere scelta in funzione della tabella di preponderanza dei pericoli del 2.1.3.10. 

2.1.3.5.5 
Qualora la merce da trasportare costituisca un rifiuto la cui composizione precisa non sia nota, la sua assegnazione ad un numero ONU, nonché ad un gruppo d’imballaggio, conformemente a quanto stabilito al 2.1.3.5.2, può essere basata sulle conoscenze da parte dello speditore del rifiuto stesso, compresi tutti i dati tecnici e di sicurezza disponibili, così come richiesto dalla legislazione in vigore riguardante la sicurezza e l’ambiente.(*) 
In caso di dubbio, deve essere adottato il grado di pericolo più elevato. 

Tuttavia, qualora sulla base delle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, sia possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondono alle proprietà del gruppo d’imballaggio I, tale rifiuto può essere classificato, in assenza di altre informazioni, sotto la rubrica n.a.s. più appropriata del gruppo d’imballaggio II. Tuttavia, se è noto che il rifiuto presenta soltanto caratteristiche di pericolosità per l’ambiente, può essere assegnato ai N° ONU 3077 o 3082, gruppo di imballaggio III. 

Tale procedura non può essere applicata per i rifiuti contenenti le materie di cui al 2.1.3.5.3, le materie appartenenti alla Classe 4.3, le materie del caso menzionato al 2.1.3.7 o le merci che non sono ammesse al trasporto secondo quanto prescritto al 2.2.x.2.

2.1.3.6 
Si deve sempre utilizzare la rubrica collettiva più specifica (vedere 2.1.2.5); una rubrica n.a.s. generica deve essere utilizzata soltanto se non è possibile utilizzare una rubrica generica o una rubrica n.a.s. specifica.

2.1.3.7 
Le soluzioni e miscele di materie comburenti o di materie con rischio sussidiario di comburenza possono avere proprietà esplosive. In questo caso esse sono ammesse al trasporto solo se rispondono alle disposizioni previste per la classe 1.

2.1.3.8 
Le materie delle classi dalla 1 alla 6.2, 8 e 9, diverse da quelle assegnate ai N° ONU 3077 e 3082, che soddisfano i criteri del 2.2.9.1.10 sono considerate materie pericolose per l’ambiente, in aggiunta ai pericoli delle classi dalla 1 alla 6.2, 8 e 9. Le altre materie che non soddisfano i criteri di nessuna altra classe a parte quelle del 2.2.9.1.10 devono essere assegnate ai N° ONU 3077 e 3082 a seconda dei casi.

2.1.3.9 
I rifiuti che non rientrano nelle classi da 1 a 9 ma che sono contemplati dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, possono essere trasportati con i numeri ONU 3077 o 3082.

(*) Tali documenti legislativi sono ad esempio, la direttiva 2000/532/CE del 3 maggio 2000, che ha sostituito la direttiva 94/3/CE che istituiva un elenco di rifiuti conformemente alla Direttiva del Consiglio 75/442/CEE relativa ai rifiuti (sostituita 

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