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Direttiva 2013/59/EURATOM

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Direttiva 2013/59/EURATOM

Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

GU L 13/1 del 17.1.2014

Allegato testo nativo e consolidato 2014

Attuazione

D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. 

(GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29)

Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020

______

La presente direttiva si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione in relazione all'ambiente, in vista della protezione della salute umana nel lungo termine.

La presente direttiva si applica in particolare:

a) alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all'impiego, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all'importazione nella Comunità e all'esportazione dalla Comunità di materiali radioattivi;

b) alla fabbricazione e al funzionamento di attrezzature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV);

c) alle attività umane implicanti la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare:

i) al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all'esposizione del personale navigante;
ii) alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;

d) all'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all'esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza o di un'attività umana del passato;

e) alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che si ritiene giustifichino misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori.
...

La Direttiva ha come obiettivi:

-  Allineare le norme in materia di protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dei pazienti ai più aggiornati dati scientifici e all’esperienza operativa acquisita;
- Semplificare la legislazione dell’UE in vigore nel campo della radioprotezione;
- Coerenza con le norme e le raccomandazioni internazionali; in particolare, accostamento al corpo autorizzativo della IAEA;
- Trattare l’intera gamma delle situazioni di esposizione e delle categorie di esposizione
- Fornire alcune indicazioni relativamente alla protezione dell’ambiente

ed ha come oggetto la protezione congiunta alle esposizioni delle seguenti categorie di individui:

- Esposizione dei lavoratori (cap. VI) (occupational exposure)
- Esposizione pazienti e individui procedura diagnostica o terapia medica (cap. VII) (medical exposure)
- Esposizione esclusi dalle esposizioni occupazionali e mediche cap. VIII) (public exposure)

ed ambito di applicazione: 

- Situazione di esposizione derivante dall’utilizzo pianificato di una sorgente di radiazioni ovvero da un'attività umana che altera le vie di esposizione in modo da causare un'esposizione o un'esposizione potenziale delle persone o dell'ambiente (cap V) (planned exposure situation)
- Situazione di esposizione che è già presente quando deve essere adottata una decisione sul controllo della stessa e per la quale non è richiesta o non è più richiesta l'adozione di misure urgenti (sez 3 cap VIII e sez 6 cap IX, Annex XVII) (existing exposure situation)
- Situazione di esposizione dovuta ad un’emergenza (sez 2 cap VIII e sez 5 cap IX) (emergency exposure situation

Articolo 105 Applicazione
Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente abbia la facoltà di obbligare qualsiasi persona fisica o giuridica a intervenire per porre rimedio alle carenze e impedirne la ripetizione o, se del caso, a ritirare l'autorizzazione laddove, da un'ispezione regolamentare o da un'altra valutazione regolamentare, emerga che la situazione di esposizione non è conforme alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva.

Articolo 106 Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 febbraio 2018.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate per le questioni disciplinate dalla presente direttiva.

Articolo 107 Abrogazione
Le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom sono abrogate con effetto dal 6 febbraio 2018.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIX.

Articolo 108 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6 Febbraio 2014).

Recepimento: entro il 6 febbraio 2018.

Direttiva 2013/59/EURATOM

Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

Le Direttive di cui alla tabella saranno abrogate:

Direttiva EURATOM  Descrizione breve Recepimento
Direttiva 89/618/Euratom Informazione alla popolazione in caso di emergenza Decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 
Direttiva 90/641/Euratom Protezione dei lavoratori esterne Decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 
Direttiva 96/29/Euratom Basic Safety Standards Decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241
Direttiva 97/43/Euratom Protezione relativa alle esposizioni mediche Decreto legislativo n. 187 del 26 maggio 2000 
Direttiva 2003/122/Euratom Controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività e
delle sorgenti orfane
Decreto legislativo n. 52 del 6 febbraio 2007

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Rettifica

Rettifica, GU L 072 del 17.3.2016, pag. 69 (2013/59 / Euratom)
Rettifica della direttiva 2013/59/Euratom (GU L 152/128 dell'11.06.2019)

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