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ID 24297 | 18.07.2025 / In allegato
Nota INL n. 1180 del 10 luglio 2025
Oggetto: lavoro intermittente - abrogazione R.D. n. 2657 del 1923 da parte della L. n. 56/2025.
Sono pervenute richieste di chiarimento in merito alle conseguenze dell’abrogazione del R.D. n. 2657 del 1923 da parte della L. n. 56/2025 con riferimento alla possibilità di ricorrere ai contratti di lavoro intermittente.
Va anzitutto ricordato che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni” nonché, a prescindere dall’età del lavoratore, “secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi”. Il medesimo art. 13 stabilisce inoltre che “in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.
Al riguardo il D.M. 23 ottobre 2004 - ancora pienamente vigente - ha stabilito che "è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657".
Ciò premesso, si ritiene - d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio Legislativo che si è espresso con nota prot. n. 6495 del 09 luglio u.s. - che l’abrogazione del R.D. del 1923 da parte della L. n. 56/2025 non abbia inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale. Trattasi del resto di una interpretazione del tutto in linea con quanto già rappresentato dallo stesso Ministero con circ. n. 34/2010 in circostanze analoghe, laddove chiariva che "l’abrogazione della tabella allegata al R.D.L. del 1923 ad opera del D.L. 112/2008, poi non confermata dalla Legge di conversione n. 133/2008 o implicitamente prevista dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2009, non sembra avere riflessi sulla disciplina del lavoro intermittente il quanto il rinvio operato dal D.Lgs. n. 276/2003 al R.D.L. può considerarsi meramente materiale”.
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Fonte: INAIL
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