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ID 21959 | 30.05.2024
Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio
GU L 180/1 del 15.7.2010
...
La normativa riguarda tutti i lavoratori autonomi (chiunque eserciti un’attività lucrativa per proprio conto) e i loro coniugi o conviventi.
Parità di trattamento significa che non è fatta alcuna discriminazione fondata sul genere nei settori pubblico o privato, né direttamente né indirettamente. Le molestie, sessuali o d’altro tipo, sono considerate alla stregua di discriminazioni fondate sul sesso.
I paesi dell’UE possono adottare azioni positive, quali la promozione di iniziative imprenditoriali tra le donne, per garantire nella pratica la totale parità tra gli uomini e le donne che lavorano.
I paesi dell’UE devono garantire che:
- le condizioni per la costituzione di un’impresa tra coniugi o conviventi non siano più ostiche di quelle riservate alle altre persone;
- i coniugi e i conviventi possano beneficiare dei regimi nazionali di protezione sociale;
- alle coniugi e conviventi lavoratrici autonome sia concessa un’indennità di maternità sufficiente per almeno 14 settimane;
- chiunque ritenga che i propri diritti alla parità di trattamento non siano stati rispettati possa avere accesso a procedimenti giudiziari o amministrativi;
- siano a disposizione un indennizzo o un risarcimento reale ed effettivo per eventuali perdite o danni subiti dalle persone;
- gli organismi nazionali competenti abbiano l’autorità per la promozione, l’analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone contemplate dalla normativa;
- sia applicata la parità di trattamento tra gli uomini e le donne nella redazione e nell’attuazione di leggi, regolamenti, disposizioni amministrative, politiche e attività contemplate dalla normativa;
- il contenuto della normativa sia reso noto il più ampiamente possibile.
I paesi dell’UE dovevano fornire alla Commissione europea tutte le informazioni pertinenti sull’attuazione della direttiva entro il 5 agosto 2015.
La Commissione dovrà presentare una relazione, sulla base dei dati nazionali trasmessi, al Parlamento europeo e al Consiglio entro e non oltre il 5 agosto 2016.
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