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Decreto 15 luglio 2026

Decreto 15 luglio 2026 / Modello Unico semplificato impianti fotovoltaici in attività libera

ID 26756 | 25 Luglio 2026 / Allegato

Decreto MASE 15 luglio 2026
Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica recante "Adozione del modello unico per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in attività libera, di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190"

Comunicato pubblicazione in GU n. del 25.07.2026

Entrata in vigore: 26.07.2026

__________

Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. È adottato, ai sensi dell’art. 7, comma 10, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, il modello unico per la trasmissione delle informazioni relative agli impianti soggetti a regime di attività libera di cui all’Allegato 1, denominato “Modello Unico Parte III”, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Modello Unico Parte III integra il Modello Unico di cui al Decreto Ministeriale 2 agosto 2022 n. 297, già costituito dalla Parte I e Parte II, ed è reso disponibile sulla piattaforma SUER, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere da tale data, esso costituisce la modalità di trasmissione delle informazioni relative agli interventi realizzati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

3. A far data dalla pubblicazione di cui al comma 2 il soggetto proponente, o l’installatore delegato, è tenuto alla compilazione del “Modello Unico Parte III” e alla sua trasmissione alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto di cui risulta responsabile.

4. Per gli impianti soggetti a regime di attività libera, ai sensi dell’art. 7, comma 10, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, entrati in esercizio antecedentemente alla data di cui al comma 2, la compilazione del “Modello Unico Parte III” è trasmessa alla SUER entro sei mesi dalla predetta data.

5. Il modello di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata, anche su proposta del GSE o del tavolo tecnico costituito ai sensi dell’articolo 2, comma 12, del decreto ministeriale 23 ottobre 2024, n. 368. Nei limiti di cui al comma 5-ter dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, all’aggiornamento del modello si provvede sentito anche il Ministero della difesa.

Articolo 2 (Modifiche al Modello Unico Parte I e II)

1. Il Modello Unico Parte I e II, continua ad applicarsi agli impianti fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW.

2. Al Modello Unico Parte I del Decreto Ministeriale 2 agosto 2022 n. 297 lettera a), il seguente periodo “all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e che, quindi, non necessita di alcun atto di assenso comunque denominato” è sostituito da “all’articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190”.

3. Al Modello Unico Parte II del Decreto Ministeriale 2 agosto 2022 n. 297 lettera a), il seguente periodo “all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e che, quindi, non
necessita di alcun atto di assenso comunque denominato” è sostituito da “all’articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190”.

4 Ove ritenuto opportuno, nell’ambito del tavolo tecnico di cui al comma 5 dell’articolo 1, sono definiti gli opportuni chiarimenti che potranno essere messi a disposizione del pubblico tramite la sezione apposita della SUER.

[...]

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