DM 18 maggio 2018

Decreto 18 maggio 2018 / RT combustibili - Testo consolidato 10.2023
ID 6180 | Update 14.10.2023 / Testo consolidato allegato
Decreto 18 maggio 2018
Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristi...
Misure di sicurezza ed integrita' delle reti di comunicazione elettronica e notifica degli incidenti significativi
(GU Serie Generale n.17 del 21-01-2019)
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «incidente di sicurezza»: una violazione della sicurezza o perdita dell'integrita' che determina un malfunzionamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
b) «asset critico»: un'infrastruttura in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a un significativo numero di utenti, espresso in termini percentuali rispetto alla base di utenti nazionale dei medesimi servizi;
c) «sicurezza e integrita' della rete»: condizioni che assicurano la disponibilita' e continuita' dei servizi di comunicazioni elettroniche forniti;
d) «base di utenti nazionale»: il numero totale di utenti finali a livello nazionale per singolo servizio di comunicazioni elettroniche, da intendersi come:
numero di accessi complessivi da rete fissa (sia voce che dati);
numero complessivo delle SIM attive Human (per traffico voce e dati).
2. Per quanto non espressamente previsto dal comma 1, si applicano le definizioni del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche».
Art. 2 Scopo del decreto
1. Il presente decreto attua le disposizioni degli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e, in particolare, persegue i seguenti obiettivi:
a) individuare adeguate misure di natura tecnico - organizzativa per la sicurezza e l'integrita' delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, al fine di conseguire un livello di sicurezza delle reti adeguato al rischio esistente e di garantire la disponibilita' e continuita' dei servizi su tali reti, prevenendo e limitando gli impatti di incidenti che possono pregiudicare la sicurezza per gli utenti e per le reti interconnesse;
b) definire i casi in cui le violazioni della rete o la perdita dell'integrita' sono da considerarsi significative, ai fini della notifica da parte dei fornitori di reti e servizi di comunicazione alle competenti Autorita', nonche' le relative modalita' di tale notifica.
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