Raccomandazione (UE) 2018/177
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Raccomandazione (UE) 2018/177
della Commissione del 2 febbraio 2018 sugli elementi da includere nelle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie concordate fra gli Stati membri per l'applicazione del meccanismo di solidarietà ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas
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1. Gli Stati membri dovrebbero seguire gli orientamenti giuridicamente non vincolanti che figurano nell'allegato della presente raccomandazione. Gli orientamenti dovrebbero aiutare gli Stati membri a predisporre le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie volte ad applicare gli obblighi di solidarietà di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 e descriverle nei piani di emergenza che sono tenuti a elaborare ai sensi del regolamento.
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ALLEGATO
I. INTRODUZIONE
Il regolamento (UE) 2017/1938 («il regolamento») traduce nella pratica il concetto di solidarietà e istituisce un meccanismo di solidarietà fra gli Stati membri che s'innesca quando le condizioni stabilite nelle disposizioni pertinenti sono soddisfatte. La solidarietà è una misura di ultima istanza: assicura la continuità del flusso di gas, in uno spirito di solidarietà, per i soggetti più vulnerabili, ossia i clienti civili e taluni servizi essenziali definiti come «clienti protetti nel quadro della solidarietà» nell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento.
1. Il meccanismo di solidarietà
Se uno Stato membro invoca la solidarietà, il meccanismo prevede l'obbligo per gli altri Stati membri direttamente connessi di dare priorità all'approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente rispetto ai clienti nazionali non protetti nel quadro della solidarietà. Tale misura è necessaria solo qualora il mercato non sia in grado di fornire i necessari volumi di gas. I limiti al sostegno che uno Stato membro può fornire sono:
- la capacità di interconnessione disponibile;
- la quantità di gas necessaria allo Stato membro per approvvigionare i propri clienti protetti nel quadro della solidarietà laddove l'approvvigionamento di gas per questi ultimi sia in pericolo;
- la sicurezza delle proprie reti del gas; e
- per alcuni paesi, l'approvvigionamento delle centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas per preservare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.
Come misura di ultima istanza, la solidarietà può essere attivata da uno Stato membro richiedente soltanto laddove il mercato, sia nello Stato membro richiedente sia in qualsiasi potenziale Stato membro prestatore, non è in grado di offrire i necessari volumi di gas, compresi quelli offerti volontariamente da clienti non protetti, per soddisfare la domanda dei clienti protetti nel quadro della solidarietà. Inoltre, le misure previste nel piano di emergenza dello Stato membro richiedente, compresa la riduzione forzata fino al livello dei clienti protetti nel quadro della solidarietà, devono essere state esaurite. Nonostante queste condizioni rigorose per la sua attivazione, il meccanismo di solidarietà garantisce ai clienti civili e ai servizi sociali essenziali la certezza e la sicurezza della continuità dell'approvvigionamento di gas.
In tali circostanze, è probabile che anche nei potenziali Stati membri prestatori siano già state avviate o stiano per esserlo misure non di mercato o riduzioni. Altrimenti esisterebbero ancora offerte di determinati volumi di gas e i flussi di gas potrebbero ancora giungere dove necessario in base ai segnali di prezzo (assumendo che essi esistano), senza il bisogno di attivare la solidarietà. Il meccanismo di solidarietà è effettivamente una ridistribuzione temporanea del gas rimanente dai clienti diversi dai clienti protetti nel quadro della solidarietà in uno Stato membro ai clienti protetti nel quadro della solidarietà in un altro, all'interno dello stesso mercato europeo integrato del gas. La solidarietà può essere fornita unicamente se la rete del gas è ancora in grado di ridistribuire e trasportare il gas in modo sicuro.
I diversi elementi delle modalità concordate bilateralmente riguardo agli aspetti giuridici, tecnici e finanziari della solidarietà sono già in parte contemplati dall'articolo 13 del regolamento. Inoltre, nelle modalità bilaterali, gli Stati membri devono concordare tutti gli elementi e i dettagli necessari a garantire certezza e sicurezza a tutte le parti coinvolte nel funzionamento del meccanismo di solidarietà. Tali modalità devono essere illustrate nei rispettivi piani di emergenza; in particolare deve essere incluso il meccanismo di compensazione, o almeno una sua sintesi.
La compensazione di cui all'articolo 13 del regolamento ha un'accezione ampia: comprende i versamenti per il gas e i costi supplementari (ad esempio di trasporto) per l'approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente, nonché i versamenti per compensare i clienti cui è applicata la riduzione nello Stato membro che presta solidarietà. Ai fini dei presenti orientamenti, la compensazione in tale senso più ampio sarà definita «compensazione per la solidarietà». La compensazione per i danni occorsi a causa della riduzione è definita «compensazione per la riduzione».
Il corretto funzionamento della solidarietà è subordinato a una serie di condizioni.
In primo luogo, si dovrebbe ricorrere il più a lungo possibile alle misure di mercato. Gli Stati membri devono compiere ogni sforzo per istituire un meccanismo o una piattaforma che consenta una risposta volontaria sul versante della domanda. Ciò è nell'interesse sia dei potenziali Stati membri prestatori sia dei potenziali Stati membri richiedenti, che altrimenti devono anticipare l'applicazione delle misure non di mercato (quali ad esempio il passaggio obbligatorio ad altri combustibili o la riduzione dei clienti). È anche in linea con il principio generale del regolamento secondo cui il mercato deve avere la massima libertà di azione per risolvere i problemi legati all'approvvigionamento di gas.
In secondo luogo, è necessario permettere la libera fluttuazione dei prezzi all'ingrosso, anche durante un'emergenza: bloccare i prezzi o fissare dei massimali non permetterà ai segnali di prezzo di rispecchiare il fabbisogno supplementare di gas, e il gas non arriverà dove è necessario.
In terzo luogo, l'accesso transfrontaliero alle infrastrutture dovrebbe essere preservato sotto il profilo tecnico e della sicurezza in conformità del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in ogni momento, anche in situazione di emergenza. In funzione dei vincoli tecnici presenti nello Stato membro, le modalità dovrebbero assicurare che gli interconnettori, i terminali di gas naturale liquefatto (GNL), gli impianti sotterranei di stoccaggio del gas, gli hub e le offerte sul versante della domanda, se del caso, siano pienamente accessibili agli operatori del mercato transfrontalieri. Ciò ritarderà la necessità di attivare la solidarietà nello Stato membro che affronta difficoltà di approvvigionamento.
In quarto luogo, gli Stati membri sono invitati a cooperare nelle varie fasi di una situazione di emergenza: una cooperazione efficace durante le fasi iniziali, oltre a ritardare la necessità di attivare la solidarietà, impedirebbe lo sviluppo di prezzi del gas potenzialmente diversi (ad esempio, basati sul valore del carico perso per i gruppi di clienti interessati da una riduzione) sui mercati connessi e fungerebbe da disincentivo alla (prestazione di) solidarietà.
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GUUE L 32/52 del 06.02.2018
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