Decreto Ministeriale 18 ottobre 2017
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Gas naturale approvazione del Piano di azione preventiva e Piano di emergenza
Decreto ministeriale 18 ottobre 2017
Il decreto aggiorna il Piano di azione preventivo e il Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale.
Articolo 1 Aggiornamento del Piano di azione preventivo e del Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale
1. Il Piano di azione preventivo, aggiornato ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del Regolamento UE, è approvato nel testo di cui all’Allegato 1 al presente decreto.
2. E’ altresì approvato il Piano di emergenza aggiornato, riportato in Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il Piano di emergenza definisce la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell’energia elettrica responsabili della loro attuazione, per far fronte a situazioni di crisi, nel bilancio complessivo del sistema nazionale del gas naturale, che possono verificarsi a causa di condizioni sfavorevoli alla sicurezza del sistema del gas naturale.
4. Per quanto non diversamente specificato nelle definizioni del Piano di emergenza valgono le definizioni previste dai decreti legislativi n.164/2000 e n. 93/2011 e dai Codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione approvati dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. In linea con quanto disposto dal Regolamento UE, l’Autorità competente è individuata nella Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità di regolazione è individuata nell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.
Articolo 2 Disposizioni per l’attuazione del Piano di emergenza
1. Nell’applicazione del Piano di emergenza, l’Autorità competente ed il Comitato si avvalgono dell’Impresa maggiore di trasporto, in quanto soggetto preposto ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema di trasporto attraverso il bilanciamento fisico della rete, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per attivare, coordinare e monitorare le azioni che permettono di far fronte a situazioni di crisi per mancata copertura del fabbisogno di gas.
2. La gestione dei livelli di crisi avviene secondo quanto specificato al punto 4.2 del Piano di emergenza e, in caso di attivazione di uno o più di tali livelli, l’Autorità competente esercita, con il supporto del Comitato, valutazioni alla stessa riservate sulle azioni poste in essere dagli operatori, anche ai fini del monitoraggio di eventuali inadempienze che possano dare atto a sanzioni.
3. I soggetti individuati nel Piano di emergenza hanno l’obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalità ed i tempi previsti nel Piano stesso, all’obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. Gli stessi soggetti sono responsabili, ciascuno per quanto di propria competenza, dell’attuazione del Piano e di quanto stabilito nel decreto ministeriale 26 settembre 2001, e in particolare degli interventi di monitoraggio e di quelli direttamente operativi loro assegnati dal Piano stesso.
4. Le comunicazioni tra l’Autorità competente, nella persona del Direttore della Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico, e l’Impresa maggiore di trasporto relative all’attuazione del Piano sono anticipate per via telefonica e confermate immediatamente a mezzo email. L’Autorità competente provvede alla comunicazione all’esterno delle informazioni relative all’applicazione del Piano di emergenza per il corretto funzionamento del sistema.
5. Nel periodo successivo alla chiusura dell’emergenza, entro il termine indicato al punto 4.2.4 del Piano di emergenza, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte e delle eventuali difficoltà incontrate e lo invia all’Autorità competente, che lo sottopone al Comitato al fine dell’analisi di ogni evento attraverso cui l’emergenza stessa si è sviluppata, del conseguente aggiornamento del Piano e dell’individuazione di interventi, anche di tipo normativo, che possano eliminare o ridurre le conseguenze negative dei problemi eventualmente riscontrati.
6. Le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, le imprese di rigassificazione e le imprese di distribuzione di gas naturale nonché Terna, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole descritte nel Piano di emergenza approvato dal presente decreto, non sono tenute a corrispondere agli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione, né alle imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti che partecipano a titolo effettivo all’obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui al decreto ministeriale 11 settembre 2007 e suoi successivi aggiornamenti, centrali termoelettriche e clienti con impianti “dual-fuel”, alcuna penale o risarcimento né per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi della situazione di emergenza, né per i danni che gli stessi utenti o imprese di vendita dovessero subire in conseguenza di tali inadempienze, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 9, comma 4, del decreto ministeriale del 26 settembre 2001. Nessuna responsabilità viene attribuita alle stesse imprese di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione di gas naturale, nonché a Terna per eventuali danni subiti dai clienti finali in conseguenza degli eventi occorsi nell’applicazione del Piano approvato dal presente decreto.
7. I dati e le informazioni fornite dagli utenti e dai soggetti interessati, ai fini dell’esecuzione del Piano di emergenza, alle imprese di trasporto, alle imprese di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione di gas naturale, alla società Terna ed al Comitato hanno carattere di riservatezza ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79.
8. Ai fini del riconoscimento e del recupero degli eventuali danni subiti dagli utenti del sistema nazionale del gas, in relazione al verificarsi di una situazione di emergenza, resta ferma la responsabilità civile:
a) degli utenti che non abbiano fornito all'Impresa maggiore di trasporto nei tempi previsti le informazioni relative al completo utilizzo delle proprie fonti di approvvigionamento, come indicato nel Piano di emergenza;
b) degli utenti e delle imprese di vendita e dei soggetti mandatari che non abbiano fornito all'Impresa maggiore di trasporto, nei tempi previsti, copia della comunicazione ai propri clienti dell’attivazione della procedura per la riduzione o interruzione della fornitura di gas, come previsto nel Piano di emergenza;
c) dei soggetti che abbiano fornito all'Impresa maggiore di trasporto, anche attraverso le altre imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, di rigassificazione o di distribuzione del gas naturale, al fine della gestione del Piano di emergenza, informazioni non veritiere o incomplete o che non abbiano provveduto a fornire o aggiornare le informazioni previste nel Piano stesso;
d) dei gestori degli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili con combustibili diversi dal gas, considerati essenziali per far fronte a possibili emergenze del sistema del gas in linea con le disposizioni emesse in applicazione dell’articolo 38-bis del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano omesso o ritardato l’attivazione su richiesta in caso di emergenza; e) dei clienti finali che partecipano a titolo effettivo all’obbligo di contenimento dei consumi di gas, di cui al decreto ministeriale 11 settembre 2007, e delle imprese di vendita e dei soggetti mandatari relativamente agli adempimenti di comunicazione e per quanto responsabili del contenimento dei consumi di gas dei clienti che partecipano con modalità aggregata.
9. Resta ferma la competenza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico sulle controversie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 10. Fatte salve le sanzioni e le responsabilità previste dalle norme vigenti, la mancata osservanza del Piano, nei casi più gravi, è soggetta alle sanzioni stabilite ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 23 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 febbraio 2008, dell’articolo 7 del decreto ministeriale 2 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 agosto 2011 e dell’articolo 7 del Decreto ministeriale 29 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 gennaio 2012.
Il presente decreto è destinato ai soggetti operanti nel sistema nazionale del gas naturale. È pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse, nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
GU Serie generale - n. 254 del 30.10.2017
Entrata in vigore: 31.10.2017
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