Decreto ministeriale n.351 del 27 ottobre 2023
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Decreto ministeriale n.351 del 27 ottobre 2023 / Aggiornamento PAP e PE sistema gas
ID 20691 | 31.10.2023 / In allegato
Decreto ministeriale n.351 del 27 ottobre 2023 - Aggiornamento Piano Azione Preventiva e Piano Emergenza sistema gas 30.10.2023
Il Decreto emana gli aggiornamenti del Piano di Azione Preventiva e del Piano di Emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale.
Il provvedimento, realizzato in ottemperanza al Regolamento europeo 2017/1938, impegna il governo a svolgere un monitoraggio costante della situazione energetica nazionale al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.
Il Piano di emergenza aggiornato contiene la definizione dei livelli di crisi (preallarme, allarme e emergenza) e le misure da adottare, in particolare quelle volte a contrastare situazioni di emergenza. Inoltre, contiene l'elenco degli obblighi informativi e delle misure specifiche per l’energia elettrica e il teleriscaldamento, la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei vari soggetti coinvolti.
Il Piano di Azione Preventivo si basa, invece, sulla Valutazione dei Rischi 2023 recentemente effettuata da Snam, con il coinvolgimento di tutti i principali operatori del sistema gas italiano. Il documento si concentra sulle analisi di rischio nazionale, inclusi i gruppi di cui l’Italia fa parte, indica le misure preventive per la mitigazione dei rischi di approvvigionamento, per la loro sicurezza e per la protezione delle infrastrutture. Fornisce inoltre informazioni sul meccanismo di bilanciamento basato su criteri di mercato, sulle azioni preventive di tipo infrastrutturale pianificate a livello nazionale, elencandone i principali sviluppi e i benefici attesi in termini di mitigazione.
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Articolo 1 Aggiornamento del Piano di Azione Preventiva e del Piano di Emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale
1. Il Piano di Azione Preventiva, predisposto ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento UE, è approvato nel testo di cui all’Allegato 1 al presente decreto.
2. È altresì approvato il Piano di Emergenza predisposto ai sensi degli articoli 8 e 10 del Regolamento UE, riportato in Allegato 2.
3. Il Piano di Emergenza definisce la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell’energia elettrica responsabili della loro attuazione, per far fronte a situazioni di crisi, nel bilancio complessivo del sistema nazionale del gas naturale, che possono verificarsi a causa di condizioni sfavorevoli alla sicurezza del sistema del gas naturale.
4. Per quanto non diversamente specificato nelle definizioni del Piano di Emergenza valgono le definizioni previste dai decreti legislativi n.164/2000 e n. 93/2011 e dai Codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione approvati dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). In linea con quanto disposto dal Regolamento UE, l’Autorità competente è individuata nella Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e l’Autorità di regolazione è individuata in ARERA.
Articolo 2 Disposizioni per l’attuazione del Piano di Emergenza
1. Nell’applicazione del Piano di Emergenza, l’Autorità competente ed il Comitato si avvalgono dell’Impresa maggiore di trasporto, in quanto soggetto preposto ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema di trasporto attraverso il bilanciamento fisico della rete, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per attivare, coordinare e monitorare le azioni che permettono di far fronte a situazioni di crisi per mancata copertura del fabbisogno di gas.
2. La gestione dei livelli di crisi avviene secondo quanto specificato al punto 2 del Piano di emergenza e, in caso di attivazione di uno o più di tali livelli, l’Autorità competente esercita, con il supporto del Comitato, valutazioni alla stessa riservate sulle azioni poste in essere dagli operatori, anche ai fini del monitoraggio di eventuali inadempienze che possano dare atto a sanzioni.
3. I soggetti individuati nel Piano di Emergenza hanno l’obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalità ed i tempi previsti nel Piano stesso, all’obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. Gli stessi soggetti sono responsabili, ciascuno per quanto di propria competenza, dell’attuazione del Piano e di quanto stabilito nel decreto ministeriale 26 settembre 2001, e in particolare degli interventi di monitoraggio e di quelli direttamente operativi loro assegnati dal Piano stesso.
4. Le comunicazioni tra l’Autorità competente, nella persona del Direttore della Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, e l’Impresa maggiore di trasporto relative all’attuazione del Piano sono anticipate per via telefonica e confermate immediatamente a mezzo di posta elettronica. L’Autorità competente provvede alla comunicazione all’esterno delle informazioni relative all’applicazione del Piano di Emergenza per il corretto funzionamento del sistema.
5. Nel periodo successivo alla chiusura dell’emergenza, entro il termine indicato al punto 2.4 del Piano di Emergenza, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte e delle eventuali difficoltà incontrate e lo invia all’Autorità competente, che lo sottopone al Comitato al fine dell’analisi di ogni evento attraverso cui l’emergenza stessa si è sviluppata, del conseguente aggiornamento del Piano e dell’individuazione di interventi, anche di tipo normativo, che possano eliminare o ridurre le conseguenze negative dei problemi eventualmente riscontrati.
6. Le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, le imprese di rigassificazione e le imprese di distribuzione di gas naturale nonché Terna, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole descritte nel Piano di Emergenza approvato dal presente decreto, non sono tenute a corrispondere agli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione, né alle imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti che partecipano a titolo effettivo all’obbligo di contenimento dei consumi di gas, di cui al decreto ministeriale 11 settembre 2007 e suoi successivi aggiornamenti, alcuna penale o risarcimento né per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi della situazione di emergenza, né per i danni che gli stessi utenti o imprese di vendita dovessero subire in conseguenza di tali inadempienze, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 9, comma 4, del decreto ministeriale del 26 settembre 2001. Nessuna responsabilità viene attribuita alle stesse imprese di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione di gas naturale, nonché a Terna per eventuali danni subiti dai clienti finali in conseguenza degli eventi occorsi nell’applicazione del Piano approvato dal presente decreto.
7. I dati e le informazioni fornite dagli utenti e dai soggetti interessati, ai fini dell’esecuzione del Piano di Emergenza, alle imprese di trasporto, alle imprese di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione di gas naturale, alla società Terna ed al Comitato hanno carattere di riservatezza ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79.
8. Ai fini del riconoscimento e del recupero degli eventuali danni subiti dagli utenti del sistema nazionale del gas, in relazione al verificarsi di una situazione di emergenza, resta ferma la responsabilità civile:
a) degli utenti che non abbiano fornito all'Impresa maggiore di trasporto nei tempi previsti le informazioni relative al completo utilizzo delle proprie fonti di approvvigionamento, come indicato nel Piano di Emergenza;
b) degli utenti e delle imprese di vendita e dei soggetti mandatari che non abbiano fornito all'Impresa maggiore di trasporto, nei tempi previsti, copia della comunicazione ai propri clienti dell’attivazione della procedura per la riduzione o interruzione della fornitura di gas, come previsto nel Piano di Emergenza;
c) dei soggetti che abbiano fornito all'Impresa maggiore di trasporto, anche attraverso le altre imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, di rigassificazione o di distribuzione del gas naturale, al fine della gestione del Piano di emergenza, informazioni non veritiere o incomplete o che non abbiano provveduto a fornire o aggiornare le informazioni previste nel Piano stesso;
9. Resta ferma la competenza di ARERA sulle controversie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
10. Fatte salve le sanzioni e le responsabilità previste dalle norme vigenti, la mancata osservanza del Piano, nei casi più gravi, è soggetta alle sanzioni stabilite ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 23 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 febbraio 2008, dell’articolo 7 del decreto ministeriale 2 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 agosto 2011 e dell’articolo 7 del Decreto ministeriale 29 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 gennaio 2012.
Il presente decreto è destinato ai soggetti operanti nel sistema nazionale del gas naturale.
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Fonte: MASE
Collegati
Decreto ministeriale 18 dicembre 2019
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Piani relativi al Regolamento UE 2017/1938
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