Decreto 10 settembre 2010
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Decreto 10 settembre 2010
Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
(GU n.219 del 18-09-2010)
Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricita' da fonti rinnovabili nonche' linee guida tecniche per gli impianti stessi.
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Art. 12 Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative
1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorita' marittima.
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PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
1. Principi generali inerenti l'attivita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
1.1. L'attivita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si inquadra nella disciplina generale della produzione di energia elettrica ed e' attivita' libera, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 79 del 1999. A tale attivita' si accede in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalita', condizioni e termini per il suo esercizio.
1.2. Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalita' di cui al paragrafo 17.
1.3. Ai sensi dell'ordinamento comunitario e nazionale, non possono essere indette procedure pubblicistiche di natura concessoria aventi ad oggetto l'attivita' di produzione di energia elettrica, che e' attivita' economica non riservata agli enti pubblici e non soggetta a regime di privativa. Restano ferme le procedure concorrenziali per l'attribuzione delle concessioni di derivazione d'acqua e per l'utilizzo dei fluidi geotermici.
2. Campo di applicazione
2.1. Le modalita' amministrative e i criteri tecnici di cui alle presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti nonche' per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.
2.2.Le presenti linee guida non si applicano agli impianti offshore per i quali l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalita' di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorita' marittima.
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